Riesame cautelare e controllo di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. n. 8632/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo demandato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della coerenza logica della motivazione, senza che sia consentita una nuova ponderazione degli elementi fattuali o una diversa valutazione del pericolo di reiterazione criminosa. Il giudice del riesame può legittimamente ritenere sussistente il pericolo di reiterazione sulla base delle modalità concrete della condotta, caratterizzata dalla sistematicità dello sfruttamento e dall’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, anche in presenza di elementi quali il sequestro dei locali, la sospensione dell’attività o la cessazione formale della società, quando tali circostanze appaiano temporanee o suscettibili di essere eluse mediante l’utilizzo di prestanome.
Il Fatto
L’indagata è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Prato in relazione al reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno in condizioni di sfruttamento. Le indagini hanno accertato che l’indagata gestiva di fatto un’impresa manifatturiera, impiegando cinque lavoratori cinesi irregolari, sottoposti a turni di lavoro di circa dodici ore giornaliere per sette giorni su sette, privi di riposo settimanale, con retribuzioni inadeguate, in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti e alloggiati in dormitori fatiscenti ricavati nei locali aziendali.
Il Giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida dell’arresto, aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere, escludendo il pericolo di reiterazione. Su appello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame di Firenze ha invece applicato la misura del divieto di dimora, ritenendo sussistente il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il sindacato di legittimità in materia cautelare non investe il merito della valutazione compiuta dal giudice, né consente una nuova ponderazione degli elementi fattuali, ma si arresta alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della coerenza logica della motivazione. Ha osservato che il ricorso non individuava alcuna violazione normativa né segnalava aporie logiche della motivazione, ma si limitava a contrapporre alla valutazione del giudice una propria ricostruzione delle esigenze cautelari, sollecitando una rivalutazione del quadro fattuale e della personalità dell’indagata, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata esponesse un percorso argomentativo coerente e privo di contraddizioni, avendo il Tribunale del riesame valorizzato le modalità concrete della condotta: la gestione di fatto dell’attività imprenditoriale mediante prestanome, l’impiego sistematico di lavoratori privi di permesso di soggiorno, l’imposizione di condizioni di sfruttamento protratte nel tempo, l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e la violazione reiterata delle norme su orario, retribuzione, igiene e sicurezza. Su questa base ha formulato un giudizio prognostico in ordine alla concreta e attuale possibilità di reiterazione di condotte analoghe.
Quanto agli elementi indicati dalla difesa come sintomatici di un affievolimento delle esigenze cautelari (sequestro dei locali, sospensione dell’attività, cessazione formale della società, comportamento collaborativo e incensuratezza), la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito una risposta puntuale e logicamente coerente, evidenziando come il sequestro dei locali fosse disposto in altro procedimento e suscettibile di revoca, come la sospensione dell’attività fosse una misura amministrativa temporanea, e come la cessazione formale della società fosse di limitato rilievo in presenza della comprovata capacità dell’indagata di operare attraverso intestazioni fittizie. La misura del divieto di dimora è stata ritenuta idonea a prevenire la reiterazione mediante l’allontanamento dal contesto territoriale nel quale l’indagata aveva agevolmente operato, e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari, anche a fronte del disagio personale derivante dall’allontanamento dalla propria residenza.
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