Cessazione della condotta associativa e poteri del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 33891 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, quando il tempus commissi delicti non sia indicato nel capo di imputazione in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali, può prendere conoscenza del contenuto della sentenza di condanna per ricavarne gli elementi dai quali desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione demandatagli. Tale potere-dovere di interpretazione del giudicato incontra il limite di non consentire una nuova e diversa valutazione nel merito degli elementi già esaminati dal giudice della cognizione, né di fissare la data del commesso reato in senso difforme da quanto da questi accertato. Non possono superare il dato emergente dalla sentenza di merito i provvedimenti sopravvenuti all’irrevocabilità della sentenza presupposta, quando non alleghino circostanze fattuali desumibili da altri passi della sentenza o da altri atti del relativo procedimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, aveva fissato al 1° dicembre 2010 la data di cessazione della condotta del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa il 15 giugno 2017 dalla medesima Corte e divenuta irrevocabile l’11 novembre 2018. La difesa aveva invece chiesto di retrodatare la cessazione al momento dell’ultima carcerazione, intervenuta il 14 dicembre 2017.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione e applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. A sostegno della retrodatazione la difesa richiamava due provvedimenti successivi all’irrevocabilità: il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto il beneficio di cui all’art. 54 della legge n. 354 del 1975 per l’intera carcerazione sofferta, e la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che aveva assolto il ricorrente dall’imputazione associativa con condotta fino al 2016.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui, quando il tempus commissi delicti non sia precisato con definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può esaminare il contenuto della sentenza per ricavarne la data effettiva del reato. Il Collegio richiama Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, e Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, che ammettono, ove occorra, la conoscenza anche degli atti del procedimento.

Da tale premessa la Corte trae il limite del potere: il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato sulla base di quanto in concreto accertato e valutato nella sentenza di merito, ma non può effettuare una nuova valutazione nel merito degli elementi già considerati dal giudice della cognizione, né indicare la data del commesso reato in senso difforme da quanto da questi accertato.

Nel caso concreto il Giudice dell’esecuzione, condividendo il parere del Procuratore generale presso la Corte di appello, aveva richiamato la conversazione telefonica del 2 ottobre 2010 quale ultimo elemento indicativo della condotta associativa, desumendola dalla sentenza di merito. La Corte ritiene tale motivazione adeguata.

Quanto alle allegazioni difensive, i due provvedimenti addotti sono successivi all’irrevocabilità della sentenza presupposta e non allegano circostanze fattuali desumibili da altri passi della sentenza o da altri atti del relativo procedimento, idonee a superare il dato evidenziato dal giudice dell’esecuzione. Essi risultano pertanto inidonei a contrastare l’accertamento cristallizzato nel giudicato.

Il ricorso è conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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