Prova di resistenza e sindacato sui punteggi tecnici nella gara (TAR Lazio n. 258 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il concorrente che contesti l’aggiudicazione a un operatore collocato in posizione deteriore rispetto a quello che lo precede è tenuto a superare la prova di resistenza: l’interesse a impugnare presuppone la fondatezza delle censure rivolte contro tutte le imprese graduate in posizione poziore. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della commissione: le censure che attingono il merito dei punteggi sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità, e occorre dimostrare la palese inattendibilità del giudizio, non la sua mera non condivisibilità. L’omessa sottoscrizione dell’offerta va esclusa quando risulti la valida firma elettronica CAdES apposta sui file in formato .p7m.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso un sito industriale. All’esito delle valutazioni, la ricorrente si colloca al quarto posto, preceduta da tre operatori. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, la quarta classificata propone istanza di accesso agli atti per la documentazione delle offerte delle prime tre graduate; l’istanza è parzialmente soddisfatta.

Con un primo ricorso la ricorrente impugna il diniego parziale di ostensione; con il ricorso in decisione impugna l’aggiudicazione e i verbali di gara, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro, e ripropone in via incidentale l’istanza di accesso. La stazione appaltante e le controinteressate eccepiscono l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto l’istanza incidentale di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., dichiarandone la litispendenza con il separato ricorso nel frattempo definito: sussiste identità di petitum, causa petendi e soggetti. Poi fissa l’ordine logico dello scrutinio: la ricorrente è quarta, sicché va esaminata con priorità la posizione del terzo classificato, poiché solo la fondatezza delle censure contro di esso sorregge l’interesse verso le posizioni migliori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ.

Il terzo motivo, che denuncia la mancata esclusione della seconda e della terza classificata per omessa sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica, è dichiarato gravemente infondato in fatto. La relazione tecnica della terza classificata è un file in formato .p7m recante valida firma elettronica CAdES, come accertabile mediante l’applicativo di verifica.

Il quarto motivo, che contesta analiticamente i punteggi tecnici attribuiti alla terza classificata, è invece manifestamente inammissibile. Il sindacato del giudice amministrativo sull’attività valutativa del seggio di gara non può sostituirsi a quello dell’amministrazione, rientrando l’attribuzione dei punteggi nell’ampia discrezionalità tecnica, salvo il limite dell’abnormità. Per sconfessare il giudizio della commissione non basta evidenziarne la mera non condivisibilità: occorre dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità. La ricorrente si limita a opporre valutazioni opinabili, assumendo arbitrariamente che l’unico esito possibile sarebbe il punteggio zero, senza che ciò sia imposto da alcuna disposizione o auto-vincolo.

Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse: il suo eventuale accoglimento incrementerebbe il punteggio della ricorrente di 0,150 punti, insufficiente a superare la terza classificata. Consolidatasi la posizione di quest’ultima, l’infondatezza del terzo motivo e l’inammissibilità del quarto e del quinto rendono inammissibili per difetto di interesse anche le censure verso la prima e la seconda classificata, giacché la ricorrente non conseguirebbe comunque l’aggiudicazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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