Nullo il decreto assessorile che annulla atti comunali su ricorso gerarchico improprio (TAR Sicilia n. 1552 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’amministrazione regionale, accogliendo un ricorso gerarchico improprio, annulla provvedimenti adottati da amministrazioni comunali in materia di trasporto pubblico locale è nullo per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990. In assenza di un rapporto di sovraordinazione organica, il ricorso gerarchico improprio, in quanto rimedio atipico, è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971). Il potere di annullamento d’ufficio di atti altrui spetta, in via generale, all’organo che li ha emanati e, soltanto nei casi previsti dalla legge, ad altro organo: il generico potere di vigilanza regionale sullo svolgimento dei servizi di trasporto non integra di per sé un autonomo potere caducatorio sugli atti degli enti vigilati.
Il Fatto
Due Comuni avevano autorizzato nel febbraio 2025 una società di trasporto a prolungare nel territorio di un Comune limitrofo alcune linee del servizio urbano, in applicazione dell’art. 99, l.r. n. 3/2024. La società affidataria di una tratta extraurbana, insieme ai consorzi aggiudicatari, ha proposto ricorso gerarchico improprio all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che lo ha accolto con un decreto, ordinando la cessazione del servizio.
Il Comune autorizzante, dapprima dinanzi alla sede staccata di Catania e poi, per effetto della rimessione al Presidente del TAR, dinanzi alla Sezione Prima, ha impugnato il decreto e la circolare assessorile posta a suo fondamento, lamentandone la nullità per difetto assoluto di attribuzione. Il ricorso della società di trasporto, di identico contenuto, è stato riunito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse: il decreto impugnato va letto come atto unitario, poiché gli articoli che ordinano la cessazione del servizio sono conseguenza logica dell’annullamento del titolo autorizzatorio comunale.
Nel merito, il Giudice ha qualificato l’atto per ciò che è: decreto di accoglimento di un ricorso gerarchico improprio, come emerge dall’epigrafe e dal richiamo al d.P.R. n. 1199/1971. Non regge la tesi che vi legge l’esercizio del potere di vigilanza regionale, né quella dell’annullamento “esterno” ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990.
Il Collegio ricorda che il potere di vigilanza e quello caducatorio sono ontologicamente distinti. L’esempio dell’ANAC è paradigmatico: pur dotata di ampi poteri di vigilanza, l’Autorità non annulla gli atti delle amministrazioni vigilate, ma ne chiede l’annullamento al giudice. Il potere di annullamento d’ufficio spetta di regola all’organo che ha emanato l’atto e, solo nei casi previsti dalla legge, ad altro organo, come ribadito dal Consiglio di Stato e dal C.g.a.r.s..
Poiché tra Regione e Comune non esiste alcun rapporto di sovraordinazione organica, il ricorso gerarchico improprio sarebbe stato esperibile solo in presenza di un’espressa previsione di legge. Nessuna delle disposizioni richiamate nel decreto — né il generico potere di vigilanza, né l’art. 99, l.r. n. 3/2024, né l’art. 35, l.r. n. 68/1983 — prevede un simile rimedio o un potere caducatorio dell’Assessorato su atti comunali. L’atto è dunque nullo, e non semplicemente annullabile, per difetto assoluto di attribuzione.
In via graziosa il Collegio ha rilevato che il ricorso gerarchico sarebbe stato comunque irricevibile per tardività e inammissibile perché proposto avverso atti definitivi, con violazione delle garanzie partecipative dell’art. 4, d.P.R. n. 1199/1971. Quanto alla circolare, essa ha introdotto un adempimento — la previa autorizzazione regionale — non previsto dalla legge che pretendeva di interpretare, e va pertanto annullata.
Nota della Redazione
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