Accertamento compatibilità paesaggistica: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 107 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta nel corso del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La compensazione delle spese di lite costituisce legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice, da valutarsi alla luce della complessità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato la determinazione del direttore del Servizio tutela del paesaggio della Sardegna centrale della Regione autonoma della Sardegna, con la quale era stato negato l’accertamento della compatibilità paesaggistica per opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente richiesta all’amministrazione comunale di applicare la rimessa in pristino.
Il ricorso era stato proposto dinanzi al TAR Sardegna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, ivi incluso il preavviso di diniego. Si erano costituite in giudizio la Regione autonoma della Sardegna e la Soprintendenza, mentre la Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e il Suape dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra non si erano costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con istanza di passaggio in decisione depositata il 20 gennaio 2026, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni resistenti, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, avevano concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio per la regolamentazione delle spese.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della vicenda. La pronuncia si inserisce nel quadro dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’esame del merito della controversia, essendo venuta meno la necessità di una decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il Collegio ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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