Divieto consortile di impianti FER e accumulo illegittimo per incompetenza (TAR Sardegna n. 651 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio industriale, nell’esercizio del potere pianificatorio sul territorio assegnatogli, non può stabilire un divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo dell’energia non destinati all’autoconsumo. La disciplina delle procedure autorizzative degli impianti FER, recata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dagli artt. 4 e seguenti del d.lgs. n. 28/2011 e dalle linee guida del d.m. 10 settembre 2010, è espressione di principi fondamentali della materia e riserva alla sola competenza regionale e statale l’individuazione delle aree non idonee. Gli impianti di accumulo connessi a impianti di produzione da fonte rinnovabile sono opere connesse e partecipano del regime di favore riconosciuto alle FER, quali opere di interesse pubblico prevalente. I siti di interesse nazionale sono aree pienamente compatibili con la realizzazione di impianti FER e di sistemi di accumulo.

Il Fatto

Due società attive nel mercato delle energie rinnovabili hanno impugnato il diniego opposto dal Consorzio industriale provinciale di Sassari all’istanza di nulla osta per la realizzazione, in un’area industriale ricompresa nel S.I.N. di Porto Torres, di un impianto di accumulo elettrochimico da 42 MW, funzionale ai due impianti fotovoltaici già presenti sul lotto.

Il diniego si fondava sull’art. 26-bis delle N.T.A. del piano regolatore territoriale consortile, come modificato con delibera assembleare n. 159 del 1° marzo 2024, che vieta impianti FER e sistemi di accumulo nelle aree individuate come maggiormente attrattive per la riconversione industriale, salvo che siano destinati all’autoconsumo della singola attività produttiva. Le ricorrenti hanno censurato la delibera e il diniego per incompetenza del Consorzio, violazione della normativa nazionale ed europea sulle FER, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché lesione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, stante la loro correlazione logico-giuridica. Muove dalla qualificazione dell’impianto: il sistema BESS è funzionale al pieno sfruttamento del fotovoltaico esistente, non essendo logicamente ipotizzabile un’installazione separata. Ad esso si applicano quindi le norme sovranazionali e nazionali che qualificano la costruzione degli impianti FER e degli impianti di stoccaggio come di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Regolamento UE n. 2577/2022.

Il percorso argomentativo richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2022, che ha ricostruito i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Le norme statali non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale: solo le Regioni e le Province autonome possono individuare aree e siti non idonei, previa istruttoria e per mere finalità acceleratorie. Il punto di equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del territorio è già fissato dal legislatore nazionale.

Ne deriva una prima conseguenza: è escluso che il Consorzio possa esercitare il proprio potere pianificatorio fino a stabilire un divieto generalizzato degli impianti, subordinandone l’autorizzazione all’autoconsumo. Il Consorzio può al più individuare aree preferibili, non escludere l’attività di produzione di energia rinnovabile e il suo accumulo, che le linee guida qualificano come attività libera. Sotto altro profilo, l’art. 242-ter del d.lgs. n. 152/2006 rende i siti di interesse nazionale pienamente compatibili con impianti FER e sistemi di accumulo: precluderne l’insediamento nel S.I.N. di Porto Torres è illogico e irragionevole. L’autoconsumo si traduce in un divieto di perseguire ogni altro scopo, introdotto in deroga alla normativa nazionale.

Il ricorso è fondato anche sotto il profilo delle modalità di esercizio del potere. La stessa delibera annovera tra le filiere produttive target la trasformazione del sistema energetico; tuttavia destina le aree più attrattive alle sole filiere elencate, senza dati istruttori che giustifichino l’esclusione della trasformazione energetica quale attività autonomamente esercitabile. Il salto logico integra il denunciato vizio di motivazione e istruttoria, rendendo la limitazione non coerente con le premesse della delibera.

La deliberazione impugnata e il diniego sono pertanto annullati, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese in ragione della complessità e novità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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