Valutazione concorsuale universitaria e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 981 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari la commissione valutatrice non è vincolata a un mero confronto numerico dei titoli, ma esprime un giudizio di natura quali-quantitativa, diretto a misurare la qualità e il valore intrinseco del curriculum di ciascun candidato. I criteri fissati nella seduta preliminare orientano il lavoro valutativo, ma non impongono la predeterminazione del peso specifico di ogni singolo titolo o pubblicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica è necessariamente estrinseco: non può sostituire le valutazioni di merito della commissione, ma si limita a verificarne la coerenza dei criteri e la logicità del percorso. I giudizi sintetici delle schede valutative sono legittimi quando, letti insieme alla sequenza procedimentale, risultano intelligibili e coprono gli aspetti oggettivi di valutazione.
Il Fatto
Un docente universitario impugna gli atti di una procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia presso un ateneo pugliese, per il settore concorsuale della Fisica sperimentale. Il ricorrente, che vi ha preso parte, deduce di essere stato penalizzato da una valutazione della commissione erroneamente più favorevole al concorrente risultato vincitore.
Le censure investono la valutazione dell’attività didattica, dell’attività scientifica e delle pubblicazioni, oltre all’omessa considerazione di titoli che, secondo il ricorrente, sarebbero stati invece valorizzati per gli altri candidati. Si chiede l’annullamento del decreto rettorale di approvazione della chiamata e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio può prescindere dall’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell’ateneo, perché il ricorso è comunque infondato nel merito. Il nucleo della controversia riguarda il modo in cui la commissione ha applicato i criteri fissati nella riunione preliminare.
Il ricorrente fa leva soprattutto sul profilo numerico dei titoli posseduti, sostenendo che un maggior numero di insegnamenti, di pubblicazioni e di esperienze didattiche avrebbe dovuto tradursi in un giudizio più favorevole. Il Tribunale respinge questa impostazione: in una procedura comparativa la valutazione è ancorata a un criterio quali-quantitativo, capace di illustrare la complessiva meritevolezza del candidato e non di ridursi a un confronto matematico dall’esito scontato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le commissioni devono individuare il candidato migliore, mentre i criteri e gli indicatori non possono essere vincolati a puntuali pesi specifici che comprimano la discrezionalità valutativa. Né il regolamento dell’ateneo né il bando impongono la predeterminazione del valore di ogni titolo: il riferimento agli standard qualitativi, contenuto nell’art. 7 del bando, consente di apprezzare la qualità dell’esperienza e non soltanto il numero degli insegnamenti o delle pubblicazioni.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che le schede valutative, pur concise, siano intellegibili e vadano lette insieme a tutta la sequenza procedimentale. Non si può imporre alla commissione una verbalizzazione analitica di ogni singolo titolo, soprattutto a fronte di curricula corposi: i giudizi condensano in modo sufficientemente chiaro le ragioni della scelta e coprono i principali aspetti oggettivi.
Il sindacato giurisdizionale investe una valutazione espressione di discrezionalità tecnica, con margini di opinabilità connaturati all’accertamento di fatti complessi. Il giudice non può sostituire le proprie convinzioni a quelle della commissione, ma verifica solo l’erroneità o la perplessità dei criteri. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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