Ottemperanza per la carta docente: l’inottemperanza va dichiarata senza prova dell’esecuzione (TAR Lombardia n. 2764 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, termine che decorre anche quando la sentenza è stata notificata in copia informatica attestata conforme all’originale. Nel merito, l’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata quando la pretesa creditoria è sorretta da idonea documentazione e non risulta contrastata dall’Amministrazione debitrice, la quale, pur costituita in giudizio, non abbia allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina fin d’ora un Commissario ad acta individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni commissariali affidate a pubblico dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., considerata la limitata attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del 26.06.2025, il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accertato il diritto di due docenti ad ottenere l’accredito della carta docente per alcune annualità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di determinate somme. La sentenza, notificata al Ministero in copia informatica attestata conforme all’originale, era passata in giudicato. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’ordine di accredito degli importi sul borsellino elettronico. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza allegare o documentare l’avvenuta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso dalla notifica della sentenza, avvenuta il 21.07.2025, alla proposizione del ricorso, avvenuta il 06.02.2026.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa relativa alla spettanza degli importi riconosciuti dal giudice del lavoro era sorretta da idonea documentazione e non risultava contrastata dall’Amministrazione, che non aveva allegato né provato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. L’inottemperanza è stata pertanto dichiarata, con assegnazione al Ministero del termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per provvedere all’accredito, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 800,00 per compensi oltre accessori, secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., in ragione della limitata attività difensiva svolta, qualificata come attività minima e stereotipata. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.