L’ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente (TAR Marche n. 750 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte interessata può proporre ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato che ha accertato il diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un inadempimento non contestato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo aveva riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, il diritto di un docente di fruire del beneficio economico della Carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme maturate. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’integrale esecuzione del titolo, il ricorrente ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nel dare seguito a quanto statuito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, fatto salvo il pagamento delle somme eventualmente già corrisposte.
È stato assegnato un termine di 30 giorni per adempiere, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, che sarebbe subentrato solo in caso di ulteriore inerzia e su istanza del creditore, con l’obbligo di completare l’esecuzione entro i successivi 120 giorni.
Il TAR ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisando motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo la nomina del commissario sufficiente a fungere da stimolo. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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