Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Marche n. 258 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto del docente a fruire del beneficio della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La mancata costituzione sostanziale dell’Amministrazione e l’assenza di ragioni contrarie alla spettanza della pretesa impongono l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, con assegnazione di un termine di 30 giorni. In caso di perdurante inerzia si nomina il Commissario ad acta, mentre l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettato qualora non emergano motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente la nomina commissariale in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Un docente agisce dinanzi al TAR Marche per ottenere l’esecuzione di una sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona nel 2024. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute, per gli anni scolastici accertati.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Poiché il giudicato non era stato eseguito, il ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce solo formalmente, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità. Il ricorso è dichiarato ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, presupposto dell’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo giudiziale. La Corte rileva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente decisione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato Commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito con istanza dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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