Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Lazio n. 448 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni dell’azione, consistenti nella notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso. Accertata la perdurante inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine perentorio fissato in dispositivo. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza liquidazione di alcun compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato come da attestazione prodotta. Con quel titolo le era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero era stato condannato all’immediata attivazione della carta, con provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre spese di lite.

Non essendo stata data esecuzione alla decisione, la parte interessata ha adito il TAR Lazio con ricorso notificato e depositato il 23 aprile 2025. L’Amministrazione si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 09 gennaio 2026 la causa è stata spedita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame delle condizioni dell’azione di ottemperanza, disciplinata dall’art. 114 cod. proc. amm. Verifica, innanzitutto, che la sentenza sia stata notificata con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e che la notificazione sia avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione. Accerta, altresì, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica del titolo e quella del ricorso introduttivo.

Superato lo scrutinio sulle condizioni dell’azione, il Tribunale passa al merito. Non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Da ciò discende la fondatezza della domanda e l’ordine all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.

In vista di una eventuale persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Il Collegio esclude espressamente qualsiasi compenso per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Sulla regolamentazione delle spese il Tribunale applica il criterio della soccombenza, liquidandole nella misura indicata in dispositivo e intendendole comprensive delle somme accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate. Su tale ultimo profilo richiama la propria giurisprudenza, citando T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518.

Il ricorso è quindi accolto con ordine di esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nomina del commissario ad acta e condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *