Consegna di beni mobili e discarico del conto giudiziale integrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 70 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del consegnatario di beni mobili, il conto depositato che si limiti a un elenco di beni, senza indicarne la consistenza numerica e valoriale, non è tecnicamente qualificabile come conto giudiziale. L’avviso ostativo della Procura non preclude però il discarico: se l’agente contabile deposita, prima della decisione, un conto integrativo o sostitutivo che colma le carenze rilevate, il giudice dichiara la regolarità del conto. La compensazione delle spese è giustificata quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella correttezza sostanziale del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto al registro di segreteria e relativo al rendiconto di un agente contabile di un comune per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, depositato il 19/10/2023. Il conto, di natura CONSEGNATARIO – BENI MOBILI, era stato esaminato dal magistrato relatore, che con apposita relazione aveva concluso per la declaratoria di regolarità.
La Procura regionale aveva tuttavia espresso avviso ostativo al discarico, rilevando che il documento non poteva essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale, poiché riportava un elenco di beni mobili senza indicarne alcuna consistenza numerica e valoriale. La questione giungeva così davanti alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dall’avviso negativo della Procura. Il rilievo non attiene alla gestione materiale dei beni, ma alla struttura formale del documento: un elenco privo di consistenza numerica e valoriale non assolve la funzione del rendiconto, perché non consente il controllo sulla consistenza del patrimonio affidato.
La Corte dà atto che, in data 6 ottobre 2025, con deposito n. 103073 tramite il Portale web della Corte dei conti – servizio DAeD, l’agente contabile ha trasmesso un nuovo conto giudiziale integrativo/sostitutivo relativo al medesimo periodo. Attraverso tale deposito si è proceduto all’integrazione dei dati rilevati come mancanti nell’avviso negativo di discarico.
La Corte valorizza la funzione sanante del deposito integrativo. Il rilievo della Procura viene meno non per una rivalutazione della gestione, ma perché il documento è stato completato prima della decisione. La correttezza sostanziale del conto consente quindi di superare l’originaria carenza formale e di pervenire alla declaratoria di regolarità.
Quanto alle spese, la Corte ravvisa gravi ed eccezionali ragioni, coincidenti con la correttezza sostanziale del conto, e ne dispone la compensazione. La pronuncia si risolve pertanto nella dichiarazione di regolarità del conto e nella compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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