Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 161 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell’ente previdenziale faccia venir meno l’interesse alla decisione. Tale definizione avviene decidendo su una questione pregiudiziale di rito, con conseguente esperibilità della compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La lite può essere definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., restando ferma la gratuità del giudizio pensionistico quanto alle spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente agiva, in proprio e in qualità di erede, per ottenere la disapplicazione dell’atto con cui l’INPS aveva determinato a suo carico un indebito pensionistico di importo rilevante per il periodo tra il 1.9.2021 e il 30.3.2022, contestando il calcolo operato dall’Istituto e chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità e la restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e spese.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando di aver rideterminato crediti e debiti reciproci tra le parti, con un indebito residuo in corso di recupero e un credito in attesa di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha rilevato che, in esito all’udienza, entrambe le parti hanno formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell’integrale riconoscimento della domanda da parte dell’INPS, che ha provveduto al completo pagamento delle somme per cui è causa.
Su questa base il Collegio ha affermato che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa.
La Corte ha poi qualificato la definizione del giudizio come decisione su questione pregiudiziale, richiamando Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951, secondo cui tale natura va riconosciuta all’estinzione per cessazione della materia del contendere. Da ciò ha fatto discendere la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Giudice ha inoltre disposto la definizione della lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., e ha escluso qualsiasi statuizione sulle spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
La pronuncia si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese e il nulla per le spese della sentenza, con trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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