Impugnabile il diniego di autotutela solo per illegittimità del rifiuto (Cass. civ. Sez. V n. 18583 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, di annullamento in autotutela è impugnabile in deroga all’elencazione degli atti impugnabili solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto, valutati in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio del potere, e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Il contribuente che chiede il ritiro di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di vizi dell’atto, ma deve prospettare un interesse dell’Amministrazione alla rimozione dello stesso. Diversamente si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto ormai inoppugnabile.

Il Fatto

La contribuente presentava alla Direzione provinciale un’istanza di sgravio parziale in autotutela, relativa all’iscrizione a ruolo delle sole sanzioni scaturite da omessi versamenti tributari per gli anni dal 2001 al 2005. Esponeva di aver corrisposto al proprio commercialista la provvista per il pagamento dei tributi e che il professionista si era appropriato delle somme, consegnando ricevute false; il mancato pagamento non era dunque a lei imputabile. Dopo aver pagato quanto intimato con la cartella, eccepiva i presupposti di non punibilità e chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di sanzione.

Il giudice di primo grado non accoglieva le ragioni della contribuente, escludendo che l’istanza di autotutela rientrasse tra gli atti impugnabili. In appello il collegio accoglieva la domanda, ritenendo non addebitabile il mancato pagamento a chi aveva fornito la provvista al professionista disonesto. L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con tre motivi; l’erede, con i figli coeredi, resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di giudicato esterno, ribadita in memoria. Il collegio la ritiene infondata: gli effetti riflessi del giudicato su altre controversie si esplicano solo in base a statuizioni esplicite e non su profili impliciti o assorbiti. Gli effetti riflessi, per la certezza dei rapporti e il rispetto del contraddittorio, devono essere circoscrivibili in modo univoco e definito. Il giudicato esterno opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, richiedendosi che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successiva; non opera quindi la regola dello stare decisis. Richiama sul punto Cass. I n. 211/2024 e Cass. T n. 5822/2024.

Passando al merito, la Corte applica il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ed esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione. La causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata: in tal senso richiama Cass. V n. 363/2019, Cass. n. 11458/2018 e Cass. S.U. n. 9936/2014.

Nel merito il collegio rileva che l’impugnazione del diniego di autotutela, in deroga all’elencazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sconta requisiti assai specifici, da verificare in via pregiudiziale di rito. Il sindacato giurisdizionale sul diniego può riguardare soltanto profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale, e non la fondatezza della pretesa tributaria, altrimenti sostituendosi il giudice nell’attività amministrativa. Richiama Cass. V n. 7616/2018 e, più di recente, Cass. T n. 161/2024: il contribuente che chiede il ritiro in autotutela di un atto definitivo è tenuto a prospettare un interesse di rilevanza generale, non potendo dedurre vizi ormai preclusi.

Nel caso concreto il contribuente non aveva attivato la rituale richiesta di sospensione dell’esecuzione delle sanzioni prevista per le circostanze riferibili al fatto doloso del terzo, prospettando invece un interesse proprio e non di carattere generale. Il collegio di secondo grado ha dunque errato. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo del contribuente è dichiarato inammissibile; le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate e quelle di legittimità liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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