Decadenza della concessione demaniale marittima per perdita della fiducia (TAR Sicilia n. 1910 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 47, lett. f), cod. nav., integra un provvedimento amministrativo di natura sostanzialmente vincolata: accertati i presupposti fattuali, l’Amministrazione concedente non può operare alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario. La decadenza costituisce una forma di risoluzione unilaterale per inadempimento, che presuppone l’accertamento di fatti gravemente lesivi dell’interesse dell’Amministrazione ex art. 1455 cod. civ. e la conseguente compromissione dell’elemento fiduciario posto a fondamento del rapporto concessorio. Ai fini della legittimità del provvedimento rileva la condotta complessiva del concessionario, desumibile anche dalla presenza del gestore di fatto all’interno della compagine societaria, nonché dalla vicenda interdittiva antimafia.
Il Fatto
Una società titolare, per licenza di subingresso, di una concessione demaniale marittima relativa a un’area attrezzata per la balneazione, affidava per la stagione estiva 2022 la gestione dello stabilimento a un soggetto terzo. Nel corso della stagione le Forze di Polizia eseguivano numerosi controlli; seguivano la proposta di revoca delle S.C.I.A. avanzata dalla Questura e la revoca disposta dal Comune. Il terzo gestore comunicava quindi la risoluzione anticipata del contratto e impugnava dinanzi al TAR gli atti della Questura e del Comune.
L’Assessorato regionale, con il provvedimento impugnato, dichiarava l’estinzione della concessione demaniale ai sensi dell’art. 47, lett. f), cod. nav. La società ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, deducendo l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti: il fatto contestato era stato commesso da un soggetto terzo, con successiva prova di diligenza e buona fede. La domanda cautelare veniva respinta e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del potere esercitato dall’Amministrazione. L’art. 47 cod. nav., là dove prevede che l’Amministrazione “può dichiarare la decadenza del concessionario”, individua un potere che la prevalente giurisprudenza qualifica come vincolato, dovendosi limitare l’Amministrazione al riscontro dei presupposti fattuali. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5582 del 2017, il Consiglio di Stato n. 465 del 2015 e il Consiglio di Stato n. 3044 del 2014, il TAR esclude ogni possibile bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato una volta accertata la sussistenza dei presupposti.
La decadenza è quindi ricondotta alla figura della risoluzione unilaterale per inadempimento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 7585 del 2023, secondo cui l’emanazione del provvedimento presuppone l’accertamento di fatti gravemente lesivi dell’interesse dell’Amministrazione ex art. 1455 cod. civ. Il provvedimento impugnato ha per presupposto violazioni inquadrabili nella fattispecie invocata, dalle quali l’Amministrazione ha tratto il convincimento che fosse compromesso l’elemento fiduciario, presupposto essenziale del rapporto concessorio.
Il TAR respinge la tesi difensiva della ricorrente. Il fatto che la condotta illecita sia stata posta in essere dal soggetto terzo incaricato della gestione non esclude la legittimità del provvedimento: è l’insieme degli elementi emersi dall’attività investigativa, e in particolare la riscontrata presenza del gestore di fatto presso la sede sociale e il lido, a giustificare l’adozione del provvedimento nei confronti della società. Rilevano altresì il provvedimento interdittivo antimafia e le circostanze investigative richiamate dalla difesa erariale.
Quanto all’argomento fondato sull’esito del giudizio promosso dal terzo gestore, il Collegio osserva che quel ricorso è stato respinto con sentenza della quarta sezione del medesimo TAR, non appellata. La ricorrente, conclude il TAR, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la divergenza dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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