Divieto di detenzione armi fondato su conflitti di vicinato e custodia negligente (TAR Piemonte n. 150 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi né alla detenzione di munizioni: la regola generale è il divieto di detenzione delle armi, che l’Amministrazione può rimuovere solo in via di eccezione, con valutazione ampiamente discrezionale, in assenza di rischi anche solo potenziali. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in presenza di situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, potendo l’Autorità valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato, vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale. La remissione della querela non esclude la commissione dei fatti, incidendo solo sulla procedibilità, né impedisce di fondare il giudizio di inaffidabilità su parte dei comportamenti denunciati. Integra, infine, autonoma ragione di non affidabilità la condotta oggettivamente negligente nella custodia delle armi, che ne consenta l’asportazione o l’uso da parte di terzi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da oltre quarant’anni di licenza di porto di fucile ad uso caccia, ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino dell’11.1.2021 con cui gli è stata vietata la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione, deducendo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento si fondava su una querela per minacce sporta da un vicino di casa e sull’asserita omessa custodia delle armi, le cui chiavi erano state rinvenute sopra l’armadio.

Il ricorrente ha inoltre impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento del Questore di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, non conosciuto. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, che la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui la detenzione di armi costituisce un’eccezione al divieto generale e la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, volta a prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. La deroga trova il proprio limite nella presenza di rischi anche solo potenziali, da valutare in maniera oggettiva, senza che rilevi l’atteggiamento soggettivo del destinatario.

Su tale premessa il Collegio esclude che la remissione della querela valga ad escludere i fatti denunciati, incidendo essa solo sulla procedibilità, e precisa che il giudizio di affidabilità può essere fondato anche su parte dei comportamenti rappresentati nella querela poi ritirata. L’Amministrazione, inoltre, non si è attestata sulla sola querela, ma ha svolto una ricostruzione concreta della fattispecie alla luce della documentazione di polizia giudiziaria acquisita.

Dagli atti emerge un contesto di conflittualità con il vicino, già sfociato in precedenti interventi dei Carabinieri, nonché un atteggiamento aggressivo e sprezzante tenuto da un familiare del ricorrente nei confronti degli operanti durante le operazioni di perquisizione e sequestro. Dal verbale è emerso altresì il rinvenimento, in un magazzino distante dall’abitazione e riconducibile al ricorrente, di munizionamento e di un caricatore di calibro diverso da quello delle armi detenute, con conseguente detenzione illegale di munizioni. Il Collegio ne inferisce la sussistenza di un habitat familiare caratterizzato da aggressività e scarsa osservanza delle regole di civile convivenza.

Sotto altro profilo, il Collegio conferma la valenza della custodia negligente quale autonoma ragione di inaffidabilità. La chiave dell’armadio, con serratura normale, era conservata sopra l’armadio medesimo, senza che il ricorrente avesse predisposto alcuna misura rafforzata per impedire ad altri l’accesso alle armi: il rischio di abuso è desumibile anche da comportamenti omissivi e dal mancato assolvimento degli oneri di diligente custodia imposti a chi detiene armi ed esplosivi.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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