Revoca nulla osta ingresso e cessazione materia per annullamento autotutela (TAR Veneto n. 183 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, disposto dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare e integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non si dà luogo a condanna dell’Amministrazione resistente alle spese quando il soccombente sia una Amministrazione dello Stato, poiché il pagamento in favore dello Stato previsto dall’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 non è configurabile nel sistema del patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa assume la sostanza di decreto collegiale ed è separatamente opponibile.

Il Fatto

Il datore di lavoro del ricorrente presentava richiesta di nulla osta all’ingresso per procedere all’assunzione. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta il 6 gennaio 2024. A seguito dei controlli, emergeva una precedente condanna del ricorrente per spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuto reato ostativo all’ingresso secondo l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Lo Sportello Unico avviava il procedimento di revoca e, dopo il parere negativo della Questura, disponeva la revoca del nulla osta con provvedimento del 28 ottobre 2024.

Il ricorrente otteneva medio tempore la riabilitazione dal Tribunale di sorveglianza e impugnava la revoca davanti al TAR, invocando l’art. 178 c.p., secondo cui la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, compreso l’effetto ostativo all’ingresso.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare il Tribunale disponeva il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione, in ragione della sopravvenuta riabilitazione. In esecuzione di tale ordinanza, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento impugnato e ne dava atto con nota del 16 giugno 2025.

Il Collegio rileva che l’annullamento intervenuto è integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, che ha conseguentemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe rifondere le spese con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. Tale ipotesi è però esclusa quando il soccombente sia una Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno, come affermato da Cass., sez. I, n. 18162 del 2023.

Il difensore del ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso. Il Collegio precisa che la statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. e dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R., come chiarito da Consiglio di Stato, Ad. pl., n. 10 del 2024.

Nel merito della liquidazione, il Collegio applica l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 130 del medesimo d.P.R., che dimezza i compensi nel processo amministrativo. Lo scaglione è quello delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità; la liquidazione è operata al valore minimo per le singole fasi e determinata in complessivi € 1.824,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con importo finale oscurato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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