Revoca del programma di protezione e patrocinio a spese dello Stato (TAR Lazio n. 12735 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di programmi di protezione di cui alla legge n. 82/1991, la revoca della misura è legittimamente disposta ai sensi dell’art. 13 quater della legge n. 82/1991 quando risultino reiterate e gravi violazioni degli obblighi assunti dal soggetto protetto, incompatibili con le esigenze di sicurezza correlate al programma, nonché quando sia venuto meno il pericolo per la sua incolumità. La revoca non richiede il mantenimento della misura nel caso in cui la Procura esprima una controindicazione al rientro nella località di origine, atteso che tale circostanza non è di per sé ostativa alla cessazione del programma. La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, basato su circostanze prive di pregio e su questioni inconferenti, integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, determinando la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Con ricorso proposto in data 2 giugno 2023, il ricorrente, sottoposto a un programma di protezione, impugnava la delibera della Commissione centrale con cui era stata disposta la revoca della misura. A fondamento del gravame, articolato in un unico motivo, deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, invocando la propria buona condotta e la sussistenza di circostanze che lo avrebbero costretto ad allontanarsi dalla località protetta. La difesa eccepiva, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione giurisprudenziale che predicava l’impossibilità di contestare giudizialmente la revoca disposta nei confronti del familiare del soggetto protetto.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che veniva trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione degli artt. -OMISSIS- e sull’eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria e dell’illogicità motivazionale, ritenendolo infondato. La delibera impugnata risulta legittimamente motivata dalla ricorrenza di plurime e gravi violazioni degli obblighi assunti dal ricorrente a seguito dell’instaurazione del programma di protezione, ivi incluse condotte perpetrate nei confronti di soggetti ospitati senza autorizzazione nel domicilio protetto.
La revoca è stata giustificata ai sensi dell’art. 13 quater della legge n. 82/1991, in ragione delle reiterate violazioni incompatibili con le esigenze di sicurezza correlate al programma, nonché del venir meno del pericolo per la persona del ricorrente. La Commissione aveva acquisito i pareri favorevoli della Procura della Repubblica, che aveva espressamente escluso pericoli per l’incolumità del ricorrente. Il Collegio ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la controindicazione al rientro nella località di origine, espressa dalla Procura, avrebbe dovuto giustificare il mantenimento della misura: la controindicazione al rientro non è, infatti, elemento ostativo alla revoca, che trova fondamento nelle violazioni degli obblighi e nel cessato pericolo.
Il Tribunale ha altresì ritenuto inconferenti le doglianze relative all’incostituzionalità dell’interpretazione giurisprudenziale circa l’impossibilità di contestare la revoca disposta nei confronti del familiare del soggetto protetto, atteso che nel caso di specie la revoca riguardava direttamente il destinatario della misura e non il familiare.
Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in quanto infondato. La manifesta infondatezza delle censure ha inoltre determinato la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il giudizio essendo stato instaurato con colpa grave. La difesa del ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, in favore del Ministero dell’Interno.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.