Richiamo orale scritto e sindacato sulla discrezionalità disciplinare militare (TAR Piemonte n. 153 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla gravità del fatto addebitato e la conseguente scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice di legittimità salvo che per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche: manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione e travisamento. L’Amministrazione è vincolata alla corrispondenza tra fatti contestati e fatti posti a base della sanzione, ma non alla loro qualificazione ai fini della scelta della sanzione. La riqualificazione del fatto in senso più mite non lede il diritto di difesa, purché l’incolpato abbia potuto rappresentare elementi poi recepiti. Il richiamo orale resta tale anche se formalizzato in atto scritto, poiché la forma dipende dalla conclusione del procedimento disciplinare e non ne muta la natura.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, durante una pausa dal lavoro si recava in una piazza adiacente alla sede di servizio. Qui incontrava alcuni colleghi e si intratteneva con loro, in uniforme. Nel medesimo luogo era in corso una manifestazione pubblica regolarmente preavvisata, promossa da associazioni e social e sostenuta da alcune sigle sindacali della Polizia di Stato.
All’esito del procedimento disciplinare, avviato con contestazione per la fattispecie della deplorazione (aver partecipato alla manifestazione in uniforme), il Questore della Provincia di Torino ridimensionava l’addebito e infliggeva il richiamo orale, per essersi intrattenuto in uniforme con colleghi che stavano partecipando alla manifestazione, esponendosi per lieve negligenza a potenziali equivoci. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del contraddittorio e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Piemonte rigetta il ricorso. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti in vista dell’applicazione di una sanzione disciplinare è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale, salvo i vizi sintomatici dell’eccesso di potere: manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione e travisamento. Spetta all’Amministrazione stabilire il rapporto tra infrazione e fatto, in base a un apprezzamento di larga discrezionalità.
Nel caso concreto il TAR esclude la sussistenza di vizi macroscopici. L’Amministrazione, all’esito delle risultanze del procedimento, ha ridimensionato l’addebito originario e modificato la qualificazione finale del fatto, irrogando la più mite sanzione del richiamo orale. Tale riqualificazione non è scalfita dalle difese del ricorrente, il quale già nelle controdeduzioni aveva ammesso di essersi avveduto della presenza della piccola manifestazione.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il TAR osserva che il ricorrente ha avuto piena possibilità di partecipare al procedimento e di rappresentare elementi che hanno condotto l’Amministrazione a una diversa qualificazione del medesimo fatto. L’Amministrazione è vincolata alla corrispondenza tra fatti contestati e fatti posti a base della sanzione, ma non alla qualificazione degli stessi ai fini della scelta della sanzione. È incontestata la presenza del ricorrente alla manifestazione; irrilevante è la sua posizione, centrale o laterale, rispetto alla negligenza che quel comportamento rappresenta, tenuto conto del dovere di agire con diligenza e prudenza in relazione alla qualifica rivestita.
Infine, il TAR respinge la censura relativa all’asserita illegittimità del richiamo orale perché contenuto in un atto scritto. La forma scritta dipende dal fatto che la sanzione si colloca a valle del procedimento disciplinare concluso dall’Ufficiale Istruttore, il quale ha dato conto della derubricazione della sanzione originariamente contestata. La formalizzazione non muta le caratteristiche del richiamo orale, che resta lo strumento per punire condotte di lieve negligenza. Il provvedimento è quindi legittimo e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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