Divieto di detenzione armi e contesto familiare non rassicurante (TAR Sicilia n. 2451 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’autorizzazione costituisce deroga al generale divieto di circolazione e disponibilità delle armi, sicché l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a una valutazione preventiva e prognostica particolarmente rigorosa, volta a prevenire situazioni anche solo potenzialmente lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non è necessario che l’interessato abbia già abusato delle armi, né che sia accertata una pericolosità sociale in senso tecnico: è sufficiente che il complessivo quadro istruttorio non offra garanzie piene e attuali di assoluta affidabilità. Il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati non può, da solo e in termini automatici, fondare un giudizio negativo, ma la valutazione complessiva della personalità, del contesto relazionale e familiare e delle circostanze sintomatiche di non piena affidabilità è legittima. Il giudizio di affidabilità non ha carattere statico né irreversibile ed è permanentemente riesaminabile, senza che precedenti valutazioni favorevoli vincolino in via definitiva l’Amministrazione.

Il Fatto

Un privato, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha chiesto alla Prefettura la revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti disposto nei suoi confronti nel 2017. L’istanza è stata respinta con decreto del 4 giugno 2024, preceduto dal preavviso di rigetto e seguito dalle osservazioni procedimentali dell’interessato.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo che l’Amministrazione avrebbe valorizzato fatti remoti e riferibili a terzi, senza individuare condotte personali indicative di una concreta capacità di abuso delle armi, e lamentando difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, chiarendo anzitutto che oggetto del giudizio non è il provvedimento originario del 2017, ma il decreto del 2024 che ha negato la revoca. Il sindacato va quindi concentrato sulla correttezza della valutazione di riesame e sulla sussistenza di sopravvenienze oggettivamente idonee a modificare il precedente giudizio prognostico di inaffidabilità.

Secondo il TAR, il provvedimento impugnato non è una mera conferma automatica: dà conto dell’istruttoria svolta, del preavviso di rigetto, delle osservazioni dell’interessato e degli aggiornamenti acquisiti dalla Questura. Proprio questi ultimi — il successivo diniego di porto di fucile per uso tiro a volo emesso nel 2020 nei confronti del figlio e le connesse vicende conflittuali familiari, con plurimi interventi delle forze di polizia — escludono la natura meramente confermativa dell’atto.

La motivazione richiama il principio, condiviso e confermato, del divieto di automatismi parentali (cfr. C.G.A.R.S. 14 febbraio 2022, n. 195): il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati non fonda da solo un giudizio negativo. Nel caso concreto, però, il diniego non si basa sul dato formale della parentela, ma sulla concreta e persistente rilevanza del contesto relazionale nel quale il ricorrente risulta inserito, come emergente dagli aggiornamenti istruttori.

Il Collegio ha escluso che la non convivenza con il figlio, il decorso del tempo, la riabilitazione di quest’ultimo e la pregressa titolarità del titolo siano elementi sufficienti a imporre la revoca. In particolare, la riabilitazione rileva sul piano degli effetti penali della condanna, ma non vincola l’Amministrazione nella diversa valutazione preventiva di pubblica sicurezza. Né assume carattere decisivo l’assenza di contestazioni su un diretto abuso delle armi, poiché il giudizio richiesto all’Autorità è strutturalmente orientato alla prevenzione del rischio e non presuppone la previa verificazione di episodi di abuso.

Quanto alla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2764 del 18 settembre 2023, che aveva già rigettato il ricorso avverso il diniego di rinnovo della licenza, il Collegio ha precisato che essa non determina un giudicato sull’odierno provvedimento, ma costituisce un rilevante elemento di contesto, non eliso dalla pendenza dell’appello. Infine, è stata esclusa la violazione degli artt. 3, 6, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché l’obbligo di valutare le osservazioni procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni singola argomentazione, essendo sufficiente che emerga l’avvenuto esame del contributo partecipativo e la ragione della sua non decisività. Il ricorso è stato rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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