Divieto di detenzione armi per custodia negligente e prognosi di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 1778 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi e la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non costituiscono un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto generale, concedibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. L’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere ampiamente discrezionale, con una valutazione comparativa in cui prevale l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto a quello del privato. La prognosi di inaffidabilità può fondarsi su fatti e condotte privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il giudizio prognostico non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una verosimiglianza assistita da un attendibile grado probabilistico, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. La custodia negligente dell’arma, custodita fuori dalla cassaforte e facilmente accessibile a terzi, integra un indice rivelatore della possibilità di abuso e giustifica il divieto di detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Siracusa ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento si fonda su un controllo presso l’abitazione, nel corso del quale è emerso che l’interessato deteneva un fucile da caccia fuori dalla cassaforte, senza protezione e nella disponibilità dei componenti del nucleo familiare. La Prefettura ha inoltre richiamato il deferimento all’autorità giudiziaria per diffamazione e per omessa custodia delle armi.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta, sostenendo di essere incensurato e che il fucile, ricevuto in dono e non funzionante, era custodito in uno sgabuzzino buio e chiuso non facilmente accessibile. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, che demanda all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sulla possibilità di abuso delle armi. Il potere di rilasciare le licenze è una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975: la regola è il divieto di detenzione, al quale l’autorizzazione può derogare solo in assenza di rischi, anche solo potenziali.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale — la sentenza n. 440 del 1993 e la sentenza n. 109 del 2019 — il Tribunale ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto e che esiste un ampio margine di discrezionalità del legislatore nel regolarne i presupposti, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. La valutazione comparativa, in questo settore, vede prevalere l’interesse pubblico su quello del privato.
Quanto al giudizio di affidabilità, l’Amministrazione deve compiere una valutazione tecnica sul pericolo di abuso desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il ragionamento è induttivo e probabilistico e non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato, sez. III, n. 11383 del 2022). Il provvedimento di divieto ha natura cautelare e preventiva, privo di intento sanzionatorio, e può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale.
Il Collegio valorizza gli artt. 20 e 20-bis legge n. 110/1975, che impongono una custodia diligente delle armi. La giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. III, n. 5271/2016 e n. 3530/2020 — ha chiarito che incorre in abuso il titolare che custodisca l’arma con modalità che ne consentano l’asportazione da parte di terzi.
Nel caso concreto, la prognosi di inaffidabilità è attendibile perché basata su fatti oggettivi e specifici. La custodia del fucile in uno sgabuzzino, fuori dalla cassaforte e facilmente accessibile, integra una condotta palesemente inadeguata. Irrilevanti risultano la donazione, l’assenza di munizioni e la parziale ruggine, non potendosi escludere un uso improprio da parte di terzi. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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