Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 1775 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza alla sentenza di condanna della Pubblica Amministrazione è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive.
Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, che opera in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni senza ulteriore compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione.
La domanda di penalità di mora non può essere accolta quando l’esecuzione del giudicato comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti.
La nomina del commissario ad acta assicura di per sé il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per un importo complessivo di € 3.000,00, riferito a sei anni scolastici, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio. Il ricorso è stato notificato il 9 aprile 2026, mentre la notifica della decisione da eseguire era avvenuta il 2 aprile 2024. Il giudicato risulta attestato in atti e l’Amministrazione non ha adempiuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo di ammissibilità dell’azione esecutiva. Tra la notifica della decisione e la proposizione del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, la decisione portata in esecuzione è passata in giudicato e l’Amministrazione intimata non ha adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il ricorso va quindi accolto, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvede in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni, senza ulteriore compenso, poiché l’incarico è affidato a un dirigente della stessa Amministrazione e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Sul punto il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208 del 2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della citata legge e applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Vengono richiamate, ex plurimis, alcune pronunce di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Collegio ritiene invece non accoglibile la domanda di condanna alla penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, secondo il richiamo a TAR Veneto, sez. I, n. 1466 del 2025. La nomina del commissario ad acta assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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