Valutazione militare tra sindacato limitato e insussistenza del periculum (TAR Marche n. 1023 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne capacità e attitudini proprie della vita militare e, in quanto tali, impingono nel merito dell’azione amministrativa. Essi soggiacciono al sindacato del giudice amministrativo negli stretti limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, la cui sussistenza deve essere dimostrata dal ricorrente. La valutazione del revisore che si discosti parzialmente da quella del compilatore non è illegittima ove risulti motivata e fondata su un contatto non sporadico con il valutato.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza ha impugnato il rapporto informativo relativo al periodo di valutazione compreso tra il 13 febbraio 2024 e il 13 maggio 2024, deducendo l’illegittimo abbassamento del giudizio complessivo da “eccellente” a “superiore alla media”. Il militare, che aveva ricevuto valutazioni eccellenti nei periodi precedenti, sosteneva che il revisore avesse modificato in peggio la valutazione espressa dal compilatore senza adeguata motivazione, limitandosi a un laconico “non concordo” e fondandosi esclusivamente su aspetti caratteriali stabili del soggetto.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del rapporto informativo, previa sospensiva. Le Amministrazioni intimate si costituivano per resistere e il Tribunale, in due occasioni, disponeva istruttoria per l’acquisizione della documentazione valutativa relativa ai periodi immediatamente precedenti e successivi a quello contestato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso rilevando, in primo luogo, un errore fattuale nella prospettazione del ricorrente: contrariamente a quanto sostenuto, il compilatore non aveva mai espresso il giudizio di “eccellente”, avendo invece attestato un rendimento “costantemente elevato, meritevole di apprezzamento suscettibile di ulteriore miglioramento”. Anche il revisore non aveva espressamente negato la qualificazione di eccellenza, ma aveva attribuito valutazioni parzialmente difformi con riguardo a voci specifiche quali “energia” e “rapporti con superiori”, senza un giudizio di radicale non concordanza con il compilatore.
Il Collegio ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui i giudizi dei superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito e soggetto al controllo giurisdizionale solo nei limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, la cui dimostrazione grava sul ricorrente. Nel caso di specie, la valutazione del revisore risultava discrezionalmente motivata e fondata su un contatto con il valutato non sporadico, pari a circa un terzo dell’intero periodo di valutazione, con dettagliata specificazione delle ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni del compilatore.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la limitata estensione temporale del periodo in rilievo, pari a soli tre mesi, e la sua mancata incidenza sul successivo sviluppo di carriera del ricorrente. A tal fine ha considerato decisivo lo specchio valutativo relativo al periodo successivo — dal 14 maggio 2024 al 16 febbraio 2025 — dal quale emerge una valutazione di “eccellente”, circostanza che ha determinato il rigetto dell’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e che ha contribuito a escludere la lesività attuale e concreta del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e della documentazione acquisita in corso di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.