Ottemperanza: inerzia del Ministero e decorrenza delle astreintes dal termine assegnato (TAR Lazio n. 9437 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Qualora l’Amministrazione non provi l’avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni in merito al ritardo, la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta, ma la relativa decorrenza va fissata dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo, non già dalla formazione del giudicato da eseguire.

Il Fatto

La ricorrente, docente inclusa nelle graduatorie provinciali per le supplenze, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione, per l’anno scolastico 2023/2024, di un incarico di supplenza a tempo determinato sulla classe di concorso B017 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, non era stata tuttavia adempiuta dall’Amministrazione. La docente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, quest’ultima non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione. In assenza di prova contraria, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto il comportamento del Ministero integra gli estremi dell’ottemperanza al giudicato.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale avrebbe provveduto, su istanza di parte ricorrente, entro i successivi centoventi giorni.

In relazione alla domanda di condanna alle astreintes, la Corte ha ritenuto l’istanza fondata, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero, ma ha precisato che la penalità di mora deve decorrere non dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza, bensì dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati nel dispositivo, come previsto dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura della penalità è stata definita nella corresponsione degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in esecuzione del giudicato.

La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in conformità ai parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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