Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 179 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo civile sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., notificato al domicilio reale dell’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. L’accertata inerzia dell’Amministrazione giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio e la nomina sin d’ora del commissario ad acta. Il compenso del commissario, ove dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito presso l’Amministrazione di appartenenza. La serialità delle inottemperanze impone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
La parte ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 02/10/2024, notificata il 09/10/2024 e passata in giudicato. Il titolo condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della retribuzione professionale docente di euro 917,62, oltre interessi legali.
La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale dell’Amministrazione.
Il ricorso è stato proposto dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non è contestata l’omessa esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso che ha acquisito carattere di serialità, con plurime condanne per mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente al personale assunto a tempo determinato. Ha pertanto disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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