Il diniego di riconoscimento del titolo estero non può fondarsi sulla natura non abilitante del corso (TAR Lazio n. 10646 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro non può essere negato per il solo fatto che il titolo presentato non abbia natura abilitante ovvero costituisca un “titolo proprio” dell’Università che lo ha rilasciato, dovendo l’Amministrazione valutare in concreto le competenze possedute dall’interessato. La mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato d’origine circa la possibilità di esercitare la professione non è di per sé ostativa al riconoscimento. Le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a confrontare le conoscenze e le qualifiche attestate dai titoli e dall’esperienza professionale con quelle richieste dalla normativa nazionale, potendo subordinare il riconoscimento all’espletamento di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi. Il diniego fondato su mere differenze formali o sulla non perfetta corrispondenza dei corsi di specializzazione risulta illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una docente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione, interpellato il Ministero spagnolo tramite il sistema IMI, aveva rilevato che il titolo costituiva un “titolo proprio” universitario, non ufficiale e non abilitante nell’ordinamento spagnolo, ed aveva concluso per l’esistenza di incolmabili differenze tra il percorso formativo straniero e quello previsto dalla normativa italiana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022, la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente ai fini del riconoscimento, non essendo necessaria l’identità tra i titoli confrontati ma essendo sufficiente una mera equivalenza, con possibilità di disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” non può quindi essere ritenuta ostativa, dovendo il Ministero valutare in concreto se il percorso seguito all’estero conferisca la legittimazione all’esercizio dell’attività di specializzazione.
Quanto alla mancata produzione dell’attestazione dell’autorità spagnola, il TAR ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-166/2020, secondo cui, nei casi in cui l’interessato non possieda il titolo attestante la qualifica ai sensi della direttiva 2005/36 ma abbia acquisito competenze professionali nello Stato d’origine e in quello ospitante, le autorità di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione. Le direttive sul reciproco riconoscimento non possono avere l’effetto di rendere più difficile il riconoscimento nelle situazioni da esse non contemplate.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo anche sotto il profilo motivazionale: la valutazione ministeriale risultava affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti del D.M. 30 settembre 2011, il riferimento al diverso oggetto del corso spagnolo ovvero le modalità di svolgimento della formazione online. Il Collegio ha invece evidenziato, sulla base della documentazione in atti, la diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso estero con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del citato decreto ministeriale, nonché lo svolgimento di un tirocinio di 300 ore.
Infine, l’Amministrazione non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate, né aveva chiarito perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non sarebbero state sufficienti. La Corte di Giustizia, nella citata pronuncia, riconosce l’assegnazione di tali misure anche in caso di divergenze sostanziali tra i percorsi. Il diniego, fondato su una motivazione carente, è stato pertanto ritenuto lesivo dei principi europei sulla libera circolazione dei professionisti, con conseguente annullamento del provvedimento e obbligo di riesame dell’istanza.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.