Divieto prefettizio di detenzione armi e irrilevanza dell’esito penale (TAR Calabria n. 1695 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali. Il giudizio di inaffidabilità espresso dal Prefetto si fonda sull’accertamento storico dei fatti, che conserva valenza anche quando il reato è estinto per oblazione. La detenzione di munizioni vietate, in quanto ad uso esclusivo militare, integra un fatto significativo idoneo a fondare il giudizio di pericolosità. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di errori di fatto, travisamento e manifesta irrazionalità, non essendo sostitutivo delle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Cosenza gli ha imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Il provvedimento traeva origine da una denuncia del 2017 per minaccia, nel corso della quale i Carabinieri avevano ritirato in via cautelare le armi e rinvenuto munizioni vietate, in uso esclusivo alle forze armate.

Nelle more, il procedimento per minaccia si era concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre quello per detenzione illegale di munizioni si era estinto per intervenuta oblazione. Su tali sopravvenienze il ricorrente aveva chiesto l’archiviazione del procedimento amministrativo; l’ulteriore istruttoria, con il parere negativo dei Carabinieri, aveva condotto al provvedimento gravato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo relativo alla durata del procedimento e alla mancata comunicazione dei motivi ostativi. La sospensione irrituale non inficia il provvedimento: nessun legittimo affidamento sull’archiviazione può maturare, essendo contraddetto dalla stessa istanza di archiviazione presentata dal ricorrente. Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, il procedimento di divieto è avviato d’ufficio, sicché il preavviso di rigetto non era dovuto e le garanzie partecipative risultano comunque assicurate.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11, co. 3, T.U.L.P.S., l’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 e l’art. 43, co. 2, che subordina la licenza alla buona condotta e all’affidamento di non abusare delle armi. Su questa base ribadisce il principio per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi prescindono dall’esito dei procedimenti penali (Cons. Stato, III, n. 3795/2022).

La misura prefettizia poggia su una valutazione scevra da vizi, ragionevole e logica. L’Amministrazione ha tratto il giudizio di pericolosità dalla detenzione accertata di munizioni vietate: nonostante l’estinzione del reato per oblazione, resta un fatto storico valorizzabile, che denota quantomeno superficialità e scarsa conoscenza della materia. Irrilevanti le circostanze dell’acquisto, contando solo il fatto storico della detenzione vietata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità prevalgono, richiedendosi un soggetto esente da mende e al di sopra di ogni sospetto (Cons. Stato, III, n. 6812/2018; n. 2404/2017). In materia si può pretendere una condotta che non evidenzi la minima potenzialità di abuso. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità, che nella specie non ricorrono. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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