Chiarimenti di gara recessivi rispetto agli atti di indizione nell’affidamento diretto (TAR Lombardia n. 635 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una procedura di affidamento sono ammissibili solo se non modificano la disciplina fissata negli atti di indizione, svolgendo una mera funzione illustrativa di regole già cristallizzate. In caso di contrasto tra il chiarimento e la disciplina di gara, prevale quest’ultima. Ne deriva che, ove l’atto di avvio consenta flaconi di capacità pari o superiore a una soglia minima senza fissare alcun limite massimo, è illegittimo desumere dal chiarimento un tetto invalicabile. Il ricorso introduttivo infondato nel merito comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti con cui si impugni la sopravvenuta revoca della procedura, difettando l’interesse strumentale della ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con cui una fondazione sanitaria ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, della fornitura di acqua sterile per umidificazione e di riscaldatori in comodato d’uso in favore di una società controinteressata. La procedura era stata avviata mediante una indagine di mercato alla quale avevano partecipato due soli operatori.
Con successivo provvedimento, la fondazione ha revocato in autotutela l’intera procedura, revocando anche l’affidamento. La ricorrente ha impugnato la revoca con motivi aggiunti, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti e, in subordine, il risarcimento del danno. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di ordine logico-processuale. Benché dopo la proposizione del ricorso sia intervenuta la revoca dell’atto di affidamento, resta necessario l’esame del ricorso introduttivo. Dalla sua fondatezza dipende infatti la sussistenza dell’interesse della ricorrente a impugnare la revoca oggetto dei motivi aggiunti: solo l’accoglimento del ricorso introduttivo consentirebbe di soddisfare l’interesse all’affidamento.
Nel merito, l’unico motivo del ricorso introduttivo è dichiarato infondato. La ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata non sarebbe conforme alle specifiche tecniche, poiché i flaconi offerti supererebbero la capacità massima desumibile dal chiarimento della stazione appaltante.
La Corte ricostruisce la sequenza documentale. L’atto di avvio della procedura richiedeva flaconi di acqua sterile di capacità pari o superiore a 500 ml, senza fissare alcun limite massimo. Il chiarimento successivo aveva invece indicato una tolleranza percentuale, dalla quale la ricorrente deduceva un tetto di 550 ml. I flaconi offerti dalla controinteressata, pari a 650 ml, risultano conformi alla specifica tecnica dell’atto di indizione.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i chiarimenti sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata dagli atti di indizione, avendo funzione meramente illustrativa delle regole già formate; in caso di contrasto prevale senz’altro la disciplina di gara (viene citata, fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1350). Il chiarimento, nella parte in cui indica un limite massimo, contrasta con l’atto di avvio e cede di fronte a esso.
Respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse: l’eventuale annullamento della revoca farebbe rivivere l’affidamento disposto in favore della controinteressata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.