Nomina del Garante del Contribuente, rinnovo non vincolato e discrezionalità del Presidente (TAR Piemonte n. 1635 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’incarico di Garante del Contribuente, ai sensi dell’art. 13, comma 3, legge n. 212/2000, non è vincolato all’accertamento dei requisiti di professionalità, produttività e attività già svolta. Il loro positivo apprezzamento consente, ma non impone, la conferma: il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria conserva un ampio margine di discrezionalità, con la conseguenza che la posizione del Garante uscente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. La scelta del mancato rinnovo è sindacabile nei soli limiti di logicità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, purché la motivazione dia conto delle esigenze di funzionalità dell’ufficio, quale l’acquisizione di esperienze e competenze nuove. Non integra conflitto di interesse, con obbligo di astensione, la circostanza che il titolare del potere di nomina abbia in precedenza difeso in giudizio la legittimità del precedente decreto.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato a riposo, ha ricoperto per un quadriennio la carica di Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte. Approssimandosi la scadenza dell’incarico, presentava domanda di riconferma. Con decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale veniva nominato un diverso soggetto. Quel provvedimento, impugnato, era annullato dal TAR con sentenza del 14 febbraio 2023, per difetto di uno dei requisiti di legge in capo alla nominata.

In sede di riesercizio del potere, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte nominava un nuovo Garante, non confermando il ricorrente. Quest’ultimo impugnava il decreto, unitamente alla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria recante le linee guida e al decreto presidenziale sulla procedura, chiedendo altresì il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale. L’Amministrazione si costituiva con atto di mera forma; il controinteressato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di astensione, sostenendo che il Presidente, avendo difeso in giudizio la legittimità del precedente decreto di nomina, versasse in una situazione di conflitto di interesse, quanto meno per gravi ragioni di convenienza. Il Collegio richiama il principio generale di imparzialità del soggetto che adotta il provvedimento finale, quale presidio dell’art. 97 Cost. e dell’immagine imparziale del potere pubblico.

Il conflitto di interessi, osserva il Tribunale, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno istituzionale e uno personale. Nel caso di specie la prova non è fornita: la scelta, costituzionalmente garantita, di difendere in giudizio la legittimità del precedente atto non può qualificarsi come posizione di contrarietà personale. Manca, dunque, l’interesse personale teso a ostacolare la conferma in contrasto con l’interesse pubblico alla nomina del soggetto idoneo.

Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che, a fronte di un giudizio positivo sull’operato del Garante uscente, la scelta di nominare un soggetto diverso dovesse essere sorretta da una motivazione inappuntabile sulle ragioni di pubblico interesse, e che la determinazione fosse altrimenti contraddittoria e illogica. Il Tribunale aderisce al consolidato indirizzo secondo cui l’art. 13, comma 3, legge n. 212/2000 non vincola la conferma: i criteri valutativi condizionano la possibilità del rinnovo, non i suoi esiti.

La scelta resta ampiamente discrezionale e soggetta ai soli limiti del corretto uso delle potestà di nomina; la posizione del Garante in scadenza è di interesse legittimo. La motivazione del decreto impugnato, che richiama l’esigenza di acquisire esperienze e competenze nuove e diverse per assicurare un rinnovato impulso all’ufficio, è coerente con le finalità del potere esercitato e immune dai vizi denunciati.

Il rigetto della domanda caducatoria comporta la reiezione della richiesta risarcitoria, per difetto della dedotta condotta illecita e per genericità e mancata dimostrazione. Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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