Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per accesso soddisfatto dopo il ricorso (TAR Abruzzo n. 589/2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse azionato con il ricorso per l’accesso agli atti, allorché i documenti richiesti siano stati depositati in giudizio dalla parte resistente. In tale evenienza, la parte che abbia riconosciuto e soddisfatto l’interesse del ricorrente solo dopo l’introduzione del giudizio è virtualmente soccombente e, pertanto, va condannata al pagamento delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente, agendo in proprio e quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, aveva proposto ricorso avverso il silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti presentata ai Comuni e all’ANAS. L’istanza aveva ad oggetto l’ottenimento di documentazione ivi meglio specificata.
Nel giudizio dinanzi al TAR si era costituita la sola ANAS, mentre i Comuni intimati non si erano costituiti. Alla camera di consiglio, la parte ricorrente dichiarava che i documenti richiesti erano stati depositati in giudizio dalla stessa ANAS e che, di conseguenza, era venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda principale, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che l’istanza di accesso era stata trasmessa nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 26 luglio 2025 e che l’interesse della ricorrente all’ostensione era stato riconosciuto e soddisfatto soltanto dopo l’introduzione del giudizio, mediante il deposito della documentazione da parte della resistente.
Alla luce di tale circostanza, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando il venir meno dell’oggetto della controversia. Il Tribunale ha, quindi, applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese di lite a carico della parte resistente, che con la propria condotta postuma ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto richiesto.
La decisione si fonda sull’accertamento che l’accesso, quale diritto fondamentale, era stato satisfatto solo in corso di causa; ne è conseguita la condanna di ANAS S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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