Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel rito appalti (TAR Lombardia n. 1173 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’udienza di discussione e accompagnata dall’espressa e integrale adesione di tutte le parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria opera sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. La compensazione integrale delle spese processuali è legittima ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. quando tutte le parti costituite vi aderiscono espressamente. Il sopravvenire dell’affidamento del servizio ad altro operatore rende la rinuncia non contrastata, poiché elimina l’interesse alla decisione di merito.

Il Fatto

La ricorrente principale, operatore del settore dell’informazione giornalistica, aveva impugnato il decreto con cui la Regione Lombardia aveva aggiudicato il lotto n. 3 della gara per il servizio di agenzia di stampa, unitamente agli atti presupposti e ai provvedimenti successivi di rettifica. Con motivi aggiunti aveva inoltre contestato il diniego tacito di accesso agli atti di gara e chiesto l’accertamento del relativo diritto.

Nel corso del giudizio la Regione ha disposto la decadenza dell’originaria aggiudicataria dall’affidamento per carenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Tale provvedimento è stato impugnato dalla controinteressata con ricorso incidentale, seguito da ulteriori motivi aggiunti della ricorrente principale. In prossimità dell’udienza la Regione ha affidato il servizio alla ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei termini offerti dalle declaratorie di parte. A seguito dell’affidamento del servizio alla ricorrente principale, quest’ultima ha rinunciato al ricorso introduttivo, ai motivi aggiunti e agli ulteriori motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese.

Anche la ricorrente incidentale ha dichiarato di rinunciare alla propria domanda di annullamento. Il Collegio sottolinea che tutte le parti costituite hanno prestato esplicita e integrale adesione alle rinunce, anche in punto di spese di lite.

Verificata la sussistenza dei presupposti, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La norma disciplina espressamente l’ipotesi della rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, rendendo superfluo ogni accertamento nel merito delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio richiama l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. e ne applica la previsione, disponendo la compensazione integrale in ragione dell’unanime adesione manifestata dalle parti costituite. La decisione esaurisce il complessivo giudizio, comprensivo del ricorso principale, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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