Foglio di via annullato per difetto di motivazione e insussistenza pericolosità (TAR Lombardia n. 1147 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione fonda la misura su mere denunce o su procedimenti penali archiviati per infondatezza della notizia di reato. La riconducibilità del destinatario al novero dei soggetti indicati dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 esige la prova di una dedizione abituale alla commissione di reati, non desumibile dalla sola menzione di segnalazioni né dall’episodicità della condotta contestata. L’assenza di condanne penali e la mancata individuazione dell’autore del fatto impediscono di ritenere integrato il presupposto soggettivo della misura di prevenzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Lodi in data 19 febbraio 2024 e notificato il 6 marzo 2024, con il quale gli è stato intimato di lasciare il territorio del comune di residenza. Il provvedimento richiamava una denuncia per molestia nei confronti di un minore.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la falsità dei presupposti, contestando infine il diniego di accesso agli atti opposto dalla Questura con nota del 15 marzo 2023. Il Ministero dell’Interno ha chiesto la reiezione del ricorso, richiamando una denuncia per appropriazione indebita e una per molestia mediante atti di esibizionismo verso una minore di quattordici anni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che l’atto impugnato risulta non adeguatamente motivato. Dall’esame della documentazione emerge che l’accertamento della Stazione Carabinieri per asserita violazione dell’art. 646 cod. pen. attesta l’archiviazione del procedimento sin dal 2018 per infondatezza della notizia di reato.
Analogamente, l’informativa relativa al presunto episodio di molestia del 24 luglio 2021 dà atto del mancato riconoscimento del ricorrente quale autore del supposto reato e della successiva archiviazione. L’individuazione dell’autovettura della denunciante, di proprietà del ricorrente, non è stata ritenuta sufficiente a fondare l’attribuzione soggettiva della condotta.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che individua i soggetti destinatari delle misure di prevenzione adottabili dal Questore: coloro che devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per comportamento devono ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nel caso concreto il Collegio ha osservato che non risultano a carico del ricorrente condanne penali e che la mera menzione delle denunce non è sufficiente a denotare la sua consolidata propensione alla commissione di reati, quale deve ritenersi insita nel concetto di “dedizione”. Sul punto è richiamato Cons. Stato, III, 07/05/2025 n. 3896. La mancata individuazione del ricorrente e l’episodicità della condotta escludono quindi che egli rientri nel novero dei soggetti cui la misura è applicabile.
Il ricorso è stato pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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