Diniego rinnovo permesso di soggiorno: obbligo di bilanciamento con i vincoli familiari (TAR Puglia n. 605 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rifiuto del rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione è tenuta a effettuare una valutazione discrezionale che bilanci l’interesse alla tutela della pubblica sicurezza con l’interesse dello straniero alla propria vita familiare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Tale obbligo di bilanciamento opera non solo in caso di ricongiungimento familiare ma ogni qualvolta lo straniero abbia legami familiari nel territorio dello Stato, come dichiarato dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013. I precedenti e le pendenze penali non possono essere considerati automaticamente ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno quando sussistono legami familiari, dovendo l’amministrazione motivare sulla natura e effettività dei vincoli e sulla concreta e attuale pericolosità dell’interessato.

Il Fatto

Un cittadino senegalese, giunto in Italia da minorenne tramite ricongiungimento familiare con i genitori e residente presso di loro, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, essendo titolare di licenza di vendita itinerante. La Questura di Lecce rigettava l’istanza con provvedimento dell’11 ottobre 2023, contestando la carenza del requisito reddituale, la mancanza di un’adeguata sistemazione abitativa e la presenza di pendenze penali a suo carico. Il ricorrente impugnava il provvedimento, lamentando l’assenza di una valutazione dei propri legami familiari e l’illegittima considerazione automaticamente ostativa dei precedenti. Il TAR rigettava l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, rilevando l’assenza di bilanciamento tra circostanze ostative e legami familiari.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure del ricorrente. Il provvedimento impugnato risultava adottato in violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone all’amministrazione un preciso onere motivazionale: nell’adottare un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero che esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, occorre tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limitava la valutazione al solo caso di ricongiungimento familiare, estendendo la necessità della ponderazione a ogni ipotesi di revoca o rifiuto in presenza di legami familiari nel territorio dello Stato. La Consulta ha precisato che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare è decisione troppo grave per essere rimessa ad automatismi procedurali.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non conteneva alcun cenno all’esistenza del nucleo familiare del ricorrente in Italia, composto dai genitori e dai fratelli, regolarmente residenti. Il riferimento alla mancata allegazione di documentazione integrativa non poteva ritenersi sufficiente. Inoltre, dagli atti depositati non risultavano condanne penali a carico del ricorrente, ma solo pendenze di procedimenti penali, che non potevano essere automaticamente ostative al rinnovo del titolo di soggiorno. La giurisprudenza consolidata, citata dal Collegio, conferma che solo in presenza di vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi.

La Corte ha ritenuto meritevoli di apprezzamento anche le circostanze relative ai motivi di studio del ricorrente, iscritto a un corso in Francia, elementi che giustificavano le assenze dal domicilio e che non erano stati adeguatamente considerati dall’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione, che dovrà tener conto della situazione familiare del ricorrente e della concreta ed attuale pericolosità, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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