Proroga automatica delle concessioni demaniali illegittima e disapplicabile (TAR Toscana n. 846 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demanali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, compreso quello comunale. Il titolo concessorio va rilasciato previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, improntata a imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, per una durata limitata e senza rinnovo automatico né vantaggi al prestatore uscente. Una proroga fondata su un avviso volto a raccogliere mere opposizioni a un differimento già orientato ex lege non integra la procedura selettiva imposta dal diritto eurounitario. L’interesse dell’AGCM all’accertamento dell’illegittimità permane anche dopo la cessazione degli effetti dell’atto, essendo funzionale all’orientamento futuro dell’azione amministrativa.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grosseto del 28 dicembre 2023, n. 527, con cui l’ente, in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, aveva dato attuazione alla proroga automatica delle concessioni demanali marittime. L’Autorità aveva dapprima espresso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, sollecitando l’avvio delle procedure di affidamento; il Comune aveva replicato sostenendo la legittimità dell’indirizzo adottato. Il ricorso, proposto in forza della medesima disposizione, denuncia la violazione del diritto eurounitario e l’eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per il carattere asseritamente confermativo dell’atto e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni preliminari. La delibera impugnata non è un atto meramente confermativo, perché con essa il Comune ha espressamente scelto di non indire le procedure di evidenza pubblica, vincolando la propria azione al mantenimento delle concessioni esistenti. Il provvedimento è quindi immediatamente lesivo, in quanto produce effetti conformativi ed elude i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021.
Quanto all’interesse ad agire, esso non è venuto meno per l’esaurimento degli effetti dell’atto né per le sopravvenienze normative, da ultimo il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge, che ha confermato la vigenza delle concessioni sino al 30 settembre 2027. L’Autorità persegue una funzione non sanzionatoria ma conformativa dell’azione amministrativa e non può essere costretta a impugnare in ripetuti giudizi gli atti applicativi della normativa illegittima, esponendosi a declaratorie di improcedibilità (richiamate Cons. Stato, Sez. VII, n. 4480/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4030/2024).
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo succedutosi dal testo originario della legge n. 118/2022 ai successivi interventi di proroga, per concludere che le norme interne che hanno disposto il differimento automatico contrastano con il diritto eurounitario. La direttiva Bolkestein, in quanto self-executing, appare pienamente applicabile, con conseguente disapplicazione della disciplina interna incompatibile e inoperatività delle proroghe su concessioni già scadute.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato n. 1688 del 2025 e TAR Campania n. 365 del 2025) e costituzionale (Corte cost. n. 109 del 2024), secondo cui l’utilizzo della risorsa pubblica scarsa va affidato mediante selezione imparziale e trasparente, senza rinnovo automatico né vantaggi al prestatore uscente. Da ciò l’illegittimità dell’atto comunale di proroga generalizzata.
Privo di pregio è infine il richiamo all’assenza di criteri uniformi nazionali: soccorrono i principi e criteri della delega di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 118/2022, invocati dal Cons. Stato, Sez. VII, nn. 4479, 4480 e 4481 del 2024. L’avviso finalizzato a raccogliere mere opposizioni a una proroga già orientata non costituisce procedura comparativa e rafforza la barriera all’ingresso dei nuovi operatori. Il ricorso è accolto e l’atto annullato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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