Strutture comunitarie per minori e obbligo di NIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 (TAR Abruzzo n. 205 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una struttura a carattere comunitario per l’accoglienza di minori, che ospiti un numero di utenti superiore a quello massimo previsto per le “case famiglia”, non può essere qualificata come tale, ma deve rispondere ai requisiti strutturali e organizzativi di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 ed è soggetta all’autorizzazione al funzionamento e alla notifica di inizio attività (NIA) ai sensi del Reg. CE n. 852/2004. L’accertata carenza dei requisiti igienico-sanitari e la mancata presentazione della NIA legittimano l’adozione della misura della sospensione dell’attività di preparazione degli alimenti ai sensi dell’art. 138, comma 2, lett. h), Reg. UE n. 625/2017, trattandosi di provvedimento consentaneo e proporzionato rispetto alla gravità delle non conformità riscontrate. La funzione ispettiva attribuita alla Provincia dalla legge regionale non esclude la potestà di controllo degli organi statali e delle Aziende sanitarie locali.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura a carattere comunitario per l’accoglienza di minori in stato di difficoltà, impugnava il provvedimento con cui l’ASL di Pescara aveva disposto la chiusura immediata dell’attività di preparazione degli alimenti e il divieto di utilizzo del locale autoclave come deposito alimentare. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 138, comma 2, lett. h), Reg. UE n. 625/2017, era motivato dalle carenze igienico-sanitarie riscontrate nel corso di un’ispezione congiunta dei NAS Carabinieri e del Dipartimento di prevenzione dell’ASL, nonché dalla mancata presentazione della NIA richiesta dal Reg. CE n. 852/2004. La ricorrente deduceva di svolgere esclusivamente un servizio educativo-assistenziale senza erogazione di prestazioni sanitarie e contestava la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, nonché la competenza dell’ASL in presenza della funzione ispettiva della Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica della struttura, escludendo che potesse essere assimilata a una semplice “casa famiglia”. Il superamento del limite massimo di sei utenti, nel caso concreto fissato in nove, imponeva la riconduzione della struttura nella categoria delle strutture a carattere comunitario, soggette ai requisiti minimi di cui all’Allegato A del D.M. n. 308/2001 e al regime autorizzatorio e di NIA previsto dal Reg. CE n. 852/2004. L’autorizzazione comunale rilasciata alla struttura risultava, peraltro, espressamente subordinata a una valutazione igienico-sanitaria dell’ASL.
Quanto alla legittimità del provvedimento, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 138 del Reg. UE n. 625/2017, che attribuisce alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura opportuna in caso di accertata non conformità alla normativa sugli alimenti, ivi inclusa la chiusura o l’isolamento delle attività dell’operatore. Nel caso di specie, le non conformità risultavano puntualmente documentate nei verbali redatti dai pubblici ufficiali e riguardavano lo stato igienico del locale cucina e l’improprio utilizzo del locale autoclave come deposito alimentare, oltre alla mancata presentazione della NIA.
Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di attribuzione, affermando che la funzione ispettiva della Provincia di cui alla legge regionale n. 2/2005 non esclude la potestà di controllo degli organi dello Stato e delle ASL in materia di sicurezza alimentare.
Da ultimo, il Collegio ha valorizzato il carattere proporzionato della misura adottata, trattandosi della sospensione della sola attività di preparazione degli alimenti e non della chiusura dell’intera struttura, e ne ha tratto il convincimento dell’assenza di vizi di illegittimità, svviamento di potere o travisamento dei fatti, con conseguente reiezione del ricorso e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ASL.
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Nota della Redazione
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