IRAP sugli incentivi tecnici esclusa dal 2% e coperta dal quadro economico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 103 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In attuazione dell’art. 45, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base d’asta, devono intendersi al netto degli oneri IRAP. L’IRAP, tributo proprio dell’amministrazione, non può essere traslato sul personale beneficiario dell’incentivo, né può trovare copertura nella quota dell’80% destinata alla ripartizione tra i dipendenti o in quella del 20% riservata alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 45; l’onere deve invece essere finanziato con le risorse del quadro economico dell’opera, alla voce delle imposte di cui al punto 18 dell’art. 5 dell’allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, con registrazione contabile secondo il meccanismo del giro contabile che neutralizza la duplicazione della spesa. Diversamente, per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso di IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, l’IRAP è inclusa nello stanziamento onnicomprensivo del 5%, al lordo degli oneri riflessi e dell’imposta, trovando ivi la propria copertura finanziaria.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Curno ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 126 del d.lgs. n. 209/2024. L’istanza muoveva dalle incertezze interpretative emerse all’indomani dei pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) e dalla precedente deliberazione della stessa Sezione n. 3/2022/PAR.
Il quesito era articolato in tre domande: se la base di calcolo del 2% dovesse essere considerata al lordo o al netto dell’IRAP; in caso di onere a carico dell’ente, se la copertura dovesse essere rinvenuta nel quadro economico dell’opera o in appositi stanziamenti di bilancio; e, infine, se il medesimo principio potesse estendersi per analogia agli incentivi finanziati con il maggior gettito di IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto l’istanza ammissibile sia sul piano soggettivo, essendo stata presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, sia su quello oggettivo, vertendo la questione sulla corretta imputazione contabile di un onere tributario e sulla sua ricaduta sugli equilibri di bilancio, con conseguente attinenza alla materia della contabilità pubblica. La deliberazione ha inoltre superato i profili di inammissibilità evidenziati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2023/QMIG, ricorrendo i requisiti di generalità e astrattezza del quesito.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 33/2010, secondo cui l’IRAP, configurandosi come onere diretto gravante sull’amministrazione quale soggetto passivo d’imposta, non può essere traslato sul dipendente, ma deve trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati all’attività incentivante. Sulla base del criterio testuale dell’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che indica come comprensivi negli importi solo gli oneri previdenziali e assistenziali, la Sezione ha applicato il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, escludendo l’IRAP dall’ammontare degli incentivi calcolati sul 2%.
Le poste a titolo di IRAP non possono pertanto essere imputate né alla quota dell’80% destinata al personale, né al residuo 20% finalizzato alle esigenze di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 45. L’onere trova invece specifica collocazione nel quadro economico dell’opera, come previsto dall’art. 5, punto 18, dell’allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, che annovera tra le voci l’IVA e le eventuali altre imposte. Tale soluzione, coerente con gli indirizzi espressi dal MIT e dallo schema predisposto da ITACA, contempera l’interesse del dipendente a non subire riduzioni dell’incentivo con l’esigenza di garantire la copertura finanziaria del costo IRAP.
Quanto alla registrazione contabile, la Sezione ha recepito le indicazioni della Commissione Arconet, che ha individuato nel meccanismo del giro contabile la corretta modalità di rappresentazione della spesa. L’operazione prevede l’impegno dell’intero incentivo comprensivo di IRAP sui capitoli di investimento (Titolo II) finanziati dal quadro economico, cui segue l’accertamento di un’entrata di pari importo al Titolo terzo (tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”) e il successivo impegno al Titolo I della spesa per le imposte a carico dell’ente, con effetto neutralizzante della duplicazione del costo.
Rispondendo negativamente al terzo quesito, la Sezione ha infine distinto la disciplina degli incentivi ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 da quella prevista dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 per il maggior gettito IMU e TARI. La norma, nel fissare nella misura del 5% lo stanziamento destinato al trattamento accessorio del personale, lo qualifica espressamente come “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”, dimostrando che il legislatore ha già operato una stima onnicomprensiva dell’onere, che non può quindi gravare su altre risorse del bilancio dell’ente.
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Nota della Redazione
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