Il divieto di escavazione mineraria nelle zone di rispetto paesaggistiche è legittimo (TAR Trentino-Alto Adige n. 340 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone di rispetto paesaggistiche (landschaftliche Bannzonen), che l’art. 11, comma 1, lett. h), della legge provinciale n. 9/2018 configura come aree da tenere libere da edificazione a tutela dell’uso agricolo e contro la dispersione insediativa, rientra legittimamente il divieto di escavazione di ogni materia prima minerale. Il concetto di edificazione è ampio e comprende ogni elemento fisso stabilmente ancorato al suolo, indipendentemente da materiali e grado di amovibilità; l’estrazione mineraria, secondo la legge provinciale n. 19/2023, comporta di regola impianti, infrastrutture e costruzioni e ricade dunque nel regime di tutela. Il piano paesaggistico può quindi estendere il divieto già previsto per gli impianti di lavorazione della ghiaia all’escavazione, senza che ciò integri eccesso di potere. Il regime di protezione opera in modo uniforme sull’intera zona vincolata, non essendo previste differenziazioni in base alla vicinanza a insediamenti o infrastrutture.
Il Fatto
Il Collegio edile della Provincia autonoma di Bolzano impugnava dinanzi al TAR il decreto del Landesrat n. 22940/2024 e gli atti presupposti, con i quali il Comune aveva modificato le norme di attuazione del proprio piano paesaggistico. L’innovazione consisteva nell’estendere alle zone di rispetto paesaggistiche il divieto non solo di impianti di lavorazione della ghiaia, già esistente, ma dell’escavazione di tutte le materie prime minerali.
Il ricorrente agiva nell’interesse dei propri associati, operatori del settore edile e dell’estrazione, sostenendo che il divieto ledesse i loro interessi economici. Nel corso del procedimento lo stesso Collegio e l’ufficio provinciale competente avevano espresso parere negativo, superato dal parere favorevole della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. Il TAR, respinta la richiesta di accoglimento, ha ritenuto il ricorso infondato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muoveva dalla premessa che l’estrazione mineraria non costituisca edificazione e sfugga perciò al regime delle zone di rispetto, essendo attività temporalmente limitata e con obbligo di ripristino. Il Collegio respinge la tesi richiamando la nozione ampia di costruzione elaborata dalla giurisprudenza: è tale ogni intervento che trasformi il territorio mediante opere di rimodellamento del suolo e ogni manufatto fisicamente ancorato al terreno, a prescindere da materiali e amovibilità (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4175/2025).
Il TAR rileva inoltre che la legge provinciale n. 19/2023 smentisce l’assunto del ricorrente: la disciplina definisce impianti mobili, impianti fissi, infrastrutture e costruzioni, e l’escavazione si accompagna di regola alla realizzazione di tali opere. Il divieto introdotto non è dunque estraneo alla categoria delle zone di rispetto, ma ne costituisce applicazione coerente.
Quanto alla doglianza sulla pretesa irrazionalità, il Collegio osserva che l’escavazione rende il suolo indisponibile fino a venti anni, altera la tipologia del paesaggio e compromette la funzionalità ecologica, sì che il ripristino integrale appare difficilmente realizzabile. Il divieto rappresenta perciò la conseguenza quasi automatica della classificazione dell’area e rientra nella potestà di pianificazione paesaggistica del Comune. Il paventato effetto di precedente per altri Comuni resta una mera ipotesi, priva di rilievo sulla legittimità dell’atto.
Il secondo motivo, di carattere subordinato, assumeva che il provvedimento perseguisse in realtà la riduzione di polveri e rumori e fosse perciò sproporzionato rispetto alle aree prive di vicinanza agli insediamenti. Il TAR chiarisce che tale finalità non compare nella relazione integrativa né nelle delibere comunali: essa è argomento speso dalla Commissione provinciale per confutare l’opposto parere dell’ufficio minerario. Il fine primario resta la tutela della tipologia integra delle zone di rispetto, di valore sovracomunale, destinata in via prioritaria all’uso agricolo.
Il piano paesaggistico, conclude il Collegio, applica la protezione in modo uniforme sull’intera superficie vincolata: la legge provinciale non prevede differenziazioni in base alla collocazione delle aree rispetto a usi preesistenti, e una simile differenziazione contrasterebbe con il modello unitario di tutela del paesaggio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del Collegio ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.