Riscatto gratuito anni laurea e cessazione materia del contendere (TAR Molise n. 273 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando la sopravvenuta attività dell’amministrazione soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Tale evenienza ricorre anche quando l’amministrazione adotti, in pendenza di giudizio, il provvedimento di riconoscimento del riscatto gratuito degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. La declaratoria di cessazione costituisce pronuncia di merito, accerta la pretesa dedotta e, ove ne ricorrano i presupposti, è suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e di essere eseguita in sede di ottemperanza. Resta ferma la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte risultata vittoriosa nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, già ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, aveva conseguito la laurea in scienze forestali al termine di un corso quadriennale e aveva avuto accesso ai ruoli direttivi mediante concorso che richiedeva il possesso del diploma di laurea. A seguito della soppressione del Corpo, era transitato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017.

L’interessato aveva quindi chiesto il riscatto gratuito degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, dapprima nel 2017 e poi nel 2021. Di fronte al rigetto della prima istanza e all’inerzia sull’istanza successiva, proponeva ricorso per l’accertamento del proprio diritto, previo annullamento del provvedimento di diniego.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio, la difesa erariale depositava il decreto con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto, in favore del ricorrente, il riconoscimento ai fini pensionistici dei quattro anni di durata legale del corso di laurea, in aggiunta al servizio militare reso presso la stessa Arma.

Preso atto di tale provvedimento satisfattivo e della conseguente conclusione in udienza della difesa di parte ricorrente per l’improcedibilità, il Collegio ha ravvisato le condizioni per la declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La disposizione prevede che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha richiamato il principio Cons. Stato, sez. VII, n. 911 del 2023, secondo cui la cessazione opera in presenza di un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati. Ha inoltre valorizzato l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024, che richiede, ai fini della pronuncia, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito.

Il Collegio ha precisato che la declaratoria non pregiudica le ragioni del ricorrente: essa definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta, e si configura come decisione di merito e non di mero rito. Ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 7306 del 2020, secondo cui la sentenza accertativa della cessazione costituisce pronuncia di merito, suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e di essere eseguita in sede di ottemperanza.

Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero della Difesa in virtù del principio della soccombenza, essendo stata la fondatezza delle ragioni della ricorrente riconosciuta dallo stesso provvedimento spontaneo emesso in pendenza di causa. Le spese sono state liquidate come da dispositivo, con condanna al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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