Occupazione temporanea e modifiche del fondo senza obbligo di ripristino (TAR Trentino-Alto Adige n. 339 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può occupare temporaneamente un fondo privato, modificarne l’assetto e depositare materiale di scavo, senza che sussista alcun obbligo di ripristinare lo stato originario prima della restituzione al proprietario, purché tali opere siano previste nel progetto approvato. I presupposti di legittimità dell’occupazione temporanea sono la strumentalità all’opera, la necessità e la provvisorietà. Le controversie relative ai pregiudizi patrimoniali derivanti dalla modificazione del fondo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In sede di translatio iudicii, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., non è ammessa la mutatio libelli: la domanda proposta deve conservare identità di petitum sostanziale.

Il Fatto

Nel corso dei lavori di ampliamento della strada di Pusteria e di realizzazione del nuovo innesto in Val Badia, sui fondi del ricorrente veniva depositato materiale di scavo e terreno, con una consistente modificazione del terreno. Il proprietario agiva dapprima davanti al giudice ordinario, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna alla restituzione del fondo nello stato originario dopo la fine dei lavori.

Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello, con sentenza divenuta definitiva, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, qualificando l’attività della Provincia come esercizio di poteri autoritativi in materia espropriativa. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR, chiedendo la condanna in solido della Provincia e dell’impresa esecutrice al ripristino e alla rimozione dei materiali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di nullità della procura dell’impresa, rigettandola: la procura risulta sottoscritta dai difensori abilitati e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato sin dall’inizio.

Passa poi all’eccezione di inammissibilità della domanda per mutatio libelli. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 11159 del 2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 4216 del 2017; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5994 del 2025), il TAR ribadisce che la riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. costituisce prosecuzione del giudizio e presuppone identità di petitum sostanziale. Nel caso concreto, la domanda di condanna solidale, fondata sull’art. 2055 cod. civ., introduce una pretesa obiettivamente diversa e un nuovo tema di indagine rispetto alla domanda di mero accertamento proposta davanti al giudice ordinario: essa è quindi inammissibile. Quanto all’impresa, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione, non emergendo alcun titolo idoneo a fondare la condanna.

Nel merito, il TAR chiarisce che il riferimento per individuare i poteri esercitati dalla pubblica amministrazione non è il verbale di stima — semplice atto valutativo, impugnabile davanti al giudice ordinario — ma il decreto di occupazione, che autorizza l’occupazione nei limiti del progetto approvato. Poiché il progetto prevedeva espressamente la cosiddetta area di deposito, le modificazioni del terreno e il deposito di materiale rientrano nei poteri legittimamente esercitati.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2874 del 2018; n. 5892 del 2019; n. 1579 del 2022), il Collegio conferma che l’occupazione temporanea può comportare anche la modificazione dell’assetto del fondo, purché sussistano strumentalità, necessità e provvisorietà. Le pretese risarcitorie o indennitarie restano devolute al giudice ordinario, come ribadito anche da Cass. Sez. Un. n. 14583 del 2024.

Ne consegue il rigetto nel merito della domanda di ripristino, con assorbimento della richiesta di consulenza tecnica e condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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