Divieto di garanzia pubblica nel finanziamento: illegittimo il difetto di motivazione (TAR Lazio n. 2732 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni che subordina l’erogazione del contributo alla presentazione di un finanziamento bancario privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico introduce una condizione non prevista dalla disciplina di riferimento e deve essere sorretto da una motivazione contestuale. L’integrazione postuma della motivazione in sede processuale è inammissibile quando l’amministrazione eserciti un potere tecnico-discrezionale e renda note soltanto con la memoria difensiva le ragioni della determinazione assunta, non essendo sufficienti gli elementi già presenti negli atti istruttori. Ne deriva l’annullamento parziale del provvedimento, con restituzione del potere all’amministrazione e vincolo conformativo, restando irrilevante la generica richiesta risarcitoria priva di allegazione dei presupposti soggettivi e oggettivi del danno.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’art. 1, comma 478, della legge n. 234/2021 e disciplinato dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2022 e dal decreto direttoriale del 30 agosto 2023. Nel corso dell’istruttoria Invitalia ha chiesto un aggiornamento del prospetto fonti/impieghi, prospettando la necessità di un maggiore apporto di mezzi propri.
Con provvedimento del 18 giugno 2025 la società è stata ammessa alle agevolazioni, con un contributo di importo determinato, ma è stata introdotta la condizione che le erogazioni fossero possibili solo previa presentazione di una delibera di concessione di finanziamenti bancari a medio-lungo termine di importo non inferiore a 13.500.000,00 euro, privi di qualsiasi forma di sostegno pubblico. La successiva nota di chiarimenti del 9 settembre 2025 ha confermato tale contenuto. La società ha impugnato il provvedimento e la nota, deducendo la violazione della disciplina di settore e del Regolamento GBER, oltre all’eccesso di potere, e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso sotto il profilo assorbente del difetto di motivazione. La disciplina dell’agevolazione non richiedeva, ai fini dell’accesso alla misura, che il progetto fosse finanziato in una forma priva di qualsiasi sostegno o garanzia pubblica: la stessa difesa di Invitalia ha riconosciuto l’inesistenza di una siffatta preclusione, ricondotta invece a una valutazione tecnico-discrezionale sulla inaffidabilità economico-finanziaria della società.
Il Collegio ha escluso che tale valutazione potesse essere integrata ex post. La giurisprudenza amministrativa ammette l’integrazione in sede processuale della motivazione, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, in caso di attività vincolata, secondo un primo orientamento richiamato nel testo; un diverso indirizzo la consente, anche in ipotesi di attività vincolata, solo mediante atti del procedimento o con un autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile l’integrazione effettuata con atti processuali o scritti difensivi.
Nella specie, l’adesione all’uno o all’altro indirizzo non muta l’esito. Il potere esercitato ha carattere tecnico-discrezionale e non vincolato. L’integrazione è avvenuta con la memoria difensiva, quindi con atto non proveniente dall’amministrazione competente, e facendo leva su elementi non emersi nel procedimento: nella richiesta di approfondimenti del 20 gennaio 2025 Invitalia si era limitata a chiedere un’integrazione documentale, considerando l’indebitamento finanziario e la liquidità aziendale.
La motivazione sulla condizione contestata non è dunque rinvenibile, con la dovuta evidenza, negli atti dell’istruttoria. La valutazione di inaffidabilità è stata esplicitata per la prima volta in giudizio e le argomentazioni difensive non possono sanare l’originario deficit. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale del provvedimento e restituzione del potere all’amministrazione, nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla pronuncia. La richiesta risarcitoria è respinta per la genericità delle allegazioni e l’inosservanza dell’onere di allegazione e prova. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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