Ottemperanza per ordinanze ex art. 702-ter c.p.c. su cittadinanza iure sanguinis (TAR Lazio n. 5573 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione, resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., non appellata nel termine di legge, produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. ed è equiparata a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento è competente ex art. 113, comma 2, c.p.a. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’amministrazione di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, con nomina del prefetto quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Parte ricorrente, avendo ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, chiedeva l’ottemperanza di tale provvedimento. L’ordinanza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Tuttavia, il Comune di nascita dell’avo italiano, competente per le trascrizioni, non aveva dato corso agli adempimenti richiesti nonostante la trasmissione della documentazione e i successivi solleciti. Si costituiva il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato l’orientamento giurisprudenziale, da cui non ha motivo di discostarsi, che ammette il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c., richiamando i precedenti di T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° aprile 2016, n. 834; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566.
Il Collegio ha osservato che il legislatore, expressis verbis, stabilisce che l’ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo ai sensi dell’art. 702-ter, sesto comma, c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. (art. 702-quater c.p.c.). Tali provvedimenti rientrano pertanto nel novero delle “sentenze passate in giudicato ed altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, per i quali è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Quanto alla competenza territoriale, il TAR ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., che attribuisce la cognizione al tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da ottemperare, ossia il Tribunale di Roma. Nel merito, accertata la mancata esecuzione dell’ordinanza passata in giudicato, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile del Comune di dare completa esecuzione al provvedimento, assegnando il termine di novanta giorni e nominando fin d’ora il Prefetto di Cremona quale commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 702-quater c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 702-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197