Divieto generalizzato di installazione delle antenne e potestà regolamentare comunale (Cons. Stato n. 6491 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per le reti pubbliche di telecomunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, pertanto, compatibili in via generale con ogni destinazione urbanistica del territorio comunale. La potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 non consente di introdurre un divieto generalizzato di installazione esteso ad ampie porzioni del territorio, ma solo criteri localizzativi puntuali, anche sotto forma di divieto, riferiti a specifiche aree o immobili meritevoli di tutela. Sul Comune grava l’onere di provare la sussistenza delle condizioni ostative poste a fondamento del diniego, compresa l’effettiva equivalenza di un sito alternativo offerto all’operatore.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni ha chiesto al Comune l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un terreno classificato come area agricola. Il Comune ha espresso dissenso in sede di conferenza di servizi semplificata, mentre l’ARPA regionale e la Regione hanno rilasciato i pareri e i nulla osta di competenza. Il SUAP ha quindi comunicato il diniego.
La società ha impugnato il diniego, il preavviso e le previsioni del Piano comunale per la localizzazione delle antenne e del Piano regolatore che vietavano l’installazione. Il TAR per le Marche ha accolto il ricorso, rilevando il difetto di motivazione sulla qualificazione dell’area e l’illegittimità degli oneri documentali aggiuntivi. Il Comune ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza; la società ha resistito con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione sull’assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Da tale qualificazione deriva la compatibilità dell’impianto con ogni destinazione urbanistica, con la conseguenza che la potestà regolamentare comunale non può comprimere in modo indiscriminato la localizzazione degli impianti. Il potere di pianificazione resta legittimo solo se si traduce in criteri puntuali, come il divieto di collocare antenne su specifici edifici, e non in limitazioni distanziali generiche ed eterogenee.
Applicando tali principi, il Consiglio rileva che il Piano comunale ha suddiviso il territorio in zone di salvaguardia totale, salvaguardia ambientale e zone idonee, escludendo l’installazione in vaste porzioni del territorio. Pur in un Comune di ridotte dimensioni, tale assetto integra un divieto generalizzato in contrasto con i principi di settore, non potendo essere giustificato da ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche o dai riconoscimenti turistici dell’Ente, che al più legittimano divieti puntuali.
La Corte esamina poi l’onere della prova sul Comune. Quanto al sito alternativo offerto, la distanza di circa tre chilometri e l’assenza di elementi tecnici sull’equivalenza non consentono di ritenere assolto l’onere, trattandosi di ragione ostativa posta a fondamento del diniego. Analogamente, il Comune non ha dimostrato la pendenza superiore al 30 per cento che avrebbe imposto le previsioni del Piano paesistico ambientale regionale.
Sul piano processuale, il Consiglio accerta il difetto di motivazione della sentenza appellata e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il TAR deciso su aspetti non contestati e omesso di pronunciarsi sulla legittimità della regola. In parziale riforma, annulla l’art. 6 delle n.t.a. del Piano antenne e conferma, con diversa motivazione, l’annullamento del diniego.
Nota della Redazione
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