Aggiornamento del piano rifiuti e competenza della Giunta regionale (TAR Puglia n. 825 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza all’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, attribuita al Consiglio regionale, non implica la competenza esclusiva dello stesso per i successivi atti di aggiornamento e implementazione del piano, che possono essere legittimamente adottati dalla Giunta regionale quando costituiscano applicazione dei criteri già fissati dal piano approvato. L’obbligo di consultazione degli enti locali previsto dall’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 non impone la consultazione di ogni singolo Comune, potendo essere assolto attraverso il coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli enti locali, come l’Agenzia territoriale per il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti (AGER), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni. La scelta di delocalizzare volumi di discarica, in applicazione del criterio residuale dell’ampliamento delle discariche pubbliche in esercizio, non involge la competenza dell’Agenzia, che svolge compiti di supporto alla pianificazione.
Il Fatto
Con deliberazione dell’11 febbraio 2025, la Giunta regionale della Puglia ha modificato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), delocalizzando i volumi di una discarica sita nel Comune di Brindisi — divenuti temporaneamente indisponibili — presso altri siti, tra cui la discarica gestita da Manduriambiente S.p.a. nel Comune di Manduria, per uno smaltimento di circa 150.000 mc.
Il Comune di Manduria ha impugnato la delibera, deducendo l’incompetenza della Giunta in favore del Consiglio regionale, la lesione del diritto di partecipazione del Comune e di AGER, nonché l’invasione delle competenze dell’Agenzia. La Regione e la società controinteressata hanno contestato la fondatezza del ricorso; le società Progetto Ambiente sono intervenute ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito e dall’integrazione del contraddittorio, essendo il ricorso infondato nel merito.
Quanto al primo motivo, il TAR ha escluso la dedotta incompetenza della Giunta regionale. La normativa nazionale — artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152/2006 — non attribuisce ad alcun organo specifico la competenza in materia di piani regionali di gestione dei rifiuti, limitandosi a individuarla in capo alle Regioni. L’art. 8 della legge regionale n. 24/2012, che riserva al Consiglio l’approvazione del piano, concerne — secondo il dato testuale — la sola prima approvazione, come emerge dall’uso del tempo futuro (“che sarà approvato dal Consiglio Regionale”). Le modifiche apportate dalla legge regionale n. 20/2016, eliminando ogni riferimento temporale alla predisposizione del piano da parte della Giunta, confermano la legittimità della scelta di attribuire alla Giunta stessa la competenza all’aggiornamento, ferma restando quella consiliare per l’approvazione. La delibera impugnata, inoltre, non ha introdotto modifiche sostanziali al piano, ma ha applicato il criterio dell’ampliamento delle discariche pubbliche in esercizio al 2021, già previsto dal piano approvato dal Consiglio con delibera n. 68/2021.
In ordine alla lamentata lesione del diritto di partecipazione, il Collegio ha rilevato che l’obbligo di consultazione di cui all’art. 199 del TUA non impone la consultazione di ogni singolo Comune, potendo essere legittimamente assolto mediante il coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli enti locali ovvero di AGER, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni pugliesi. Nel caso di specie, il procedimento di aggiornamento è stato avviato proprio su impulso di AGER, che aveva segnalato l’imminente esaurimento della discarica di Deliceto.
Quanto alla dedotta invasione delle competenze di AGER, l’art. 9, comma 7, lett. h-bis), della legge regionale n. 24/2012 attribuisce all’Agenzia esclusivamente compiti di supporto alla Regione nelle attività di pianificazione, supporto che AGER ha pienamente adempiuto sollecitando l’utilizzo di ulteriori discariche pubbliche.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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