Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario: non può rinnovare il merito la decisione definitiva del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 13262 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il ricorso per l’ottemperanza è proponibile dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della decisione, previsto dall’art. 14 decreto legge n. 669/1996, applicabile anche all’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine, nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e può riservare l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. In tale sede, non possono essere rinnovate le questioni di merito già definitivamente decise.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, la sentenza n. 11953/2024, favorevole alle proprie ragioni. Tale decisione, passata in giudicato, non era stata tuttavia eseguita dall’amministrazione, che non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme per ogni ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, il giudice ha verificato la tempestività del ricorso, rilevando che la notifica della decisione in forma esecutiva era avvenuta il 5 gennaio 2025 e che il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2026, quando il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 decreto legge n. 669/1996 era ampiamente decorso.

Il Tribunale ha poi accertato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come attestato in calce alla stessa in data 7 gennaio 2026. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva fornito prova di aver dato piena esecuzione al giudicato, non essendo intervenuto alcun pagamento solutorio. L’inadempimento dell’amministrazione è stato quindi ritenuto sussistente.

Di conseguenza, il giudice ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente in possesso di adeguata professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro il successivo termine di sessanta giorni. Il tribunale ha altresì riservato l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. per il caso di persistenza dell’inadempimento.

Il TAR ha infine riconosciuto il diritto della ricorrente agli interessi legali sulla somma dovuta, ai sensi dell’art. 1282 c.c. e alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, e ha disposto la condanna dell’amministrazione al pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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