Emersione lavoro irregolare: niente permesso per attesa occupazione senza requisiti ab origine (TAR Campania n. 2511 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’accertamento della sussistenza ab origine di tutti i requisiti previsti dalla legge per la regolarizzazione. Ove il rigetto dell’istanza dipenda dalla carenza originaria di tali requisiti, e non da fatti sopravvenuti o da cause imputabili al solo datore di lavoro, la clausola di salvaguardia dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non è invocabile e permane la condizione di irregolarità dello straniero. L’obbligo di valutazione dei fatti sopravvenuti opera esclusivamente quale correttivo di vicende successive, non quale rimedio a una domanda priva fin dall’origine dei presupposti di legge.

Il Fatto

La ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Il diniego si fonda sulla mancanza di documentazione essenziale: condizione di salute della persona da assistere, reddito del datore di lavoro, requisito alloggiativo, presenza in Italia alla data dell’8 marzo 2020, oltre a irregolarità formali.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per mancato recapito della raccomandata al datore di lavoro e per l’invio del preavviso di rigetto al solo datore di lavoro. Sostiene inoltre che l’Amministrazione, alla luce della cessazione del rapporto di lavoro domestico, avrebbe dovuto rilasciare il permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma quanto statuito in sede cautelare e respinge il ricorso. Dagli atti emerge che la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto sono stati inviati all’indirizzo di recapito indicato nella domanda di emersione: datore di lavoro e lavoratore avevano indicato un unico indirizzo fisico, presso cui la Prefettura ha legittimamente indirizzato le comunicazioni. L’insuccesso della notificazione non è dunque addebitabile all’Amministrazione.

Il Tribunale rileva inoltre che le comunicazioni sono state inviate anche direttamente alla ricorrente presso la sua pec, come attestato dalla documentazione versata in atti. Deve pertanto ritenersi che la stessa abbia avuto legale conoscenza delle missive, con conseguente infondatezza della dedotta violazione del contraddittorio procedimentale.

Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio ne circoscrive con precisione il perimetro applicativo. L’istituto presuppone che sussistessero ab origine tutti i requisiti previsti dalla legge per la regolarizzazione e che il rigetto sia dipeso esclusivamente da fatti sopravvenuti o da cause imputabili al solo datore di lavoro.

Nel caso esaminato il rigetto è invece fondato sulla carenza originaria di determinati requisiti di legge, stante la mancata produzione dei documenti richiesti. Tale circostanza esclude in radice l’applicabilità della clausola di salvaguardia invocata dal ricorrente. Il rilascio del permesso per attesa occupazione richiede infatti l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane la condizione di irregolarità. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006.

Le peculiari connotazioni della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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