Mancata predisposizione del PDP e valutazione finale: la sufficienza delle competenze assorbente rispetto agli inadempimenti strumentali della scuola (TAR Lombardia n. 893 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) senza certificato di DSA o disabilità, la mancata predisposizione del piano didattico personalizzato non incide sulla validità della valutazione di ammissione alla classe successiva, che deve essere operata dal Consiglio di classe sulla base della sufficienza o insufficienza delle competenze effettivamente raggiunte dall’alunno. La scelta delle strategie didattiche più adeguate alla concreta situazione dell’alunno rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti vizi di illogicità, errore o irragionevolezza.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un alunno minore, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026 con cui il Consiglio di classe aveva disposto la sospensione del giudizio nelle discipline di matematica e fisica. Hanno chiesto l’ammissione con riserva alla classe successiva, in subordine il riesame dello scrutinio che tenesse conto dei BES e, in estremo subordine, la predisposizione del piano didattico personalizzato mai attuato dall’istituto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Dall’esame degli atti è emerso che l’istituto, pur avendo acquisito la diagnosi BES in una fase avanzata dell’anno scolastico, aveva comunque adottato diversi interventi didattici personalizzati: utilizzo di schemi e mappe concettuali, possibilità di recuperi mediante interrogazioni orali, programmazione di verifiche, riduzione delle richieste nelle prove scritte e integrazione orale delle verifiche scritte.
Quanto alla mancata predisposizione del PDP, il Collegio ha ricordato che la valutazione delle strategie più adeguate da adottare compete al Consiglio di classe, in relazione alla concreta situazione dell’alunno affetto da BES in assenza di certificazione di DSA o disabilità. Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non incidono sulla valutazione di ammissione alla classe successiva, che deve operarsi esclusivamente alla stregua delle competenze raggiunte dall’alunno nell’anno scolastico.
Le censure del ricorrente sono state ritenute dirette principalmente al merito delle scelte didattiche e valutative dei docenti, ambito riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sindacabile solo in presenza di evidenti vizi di illogicità o irragionevolezza, non rilevabili in sede di sommaria delibazione cautelare. Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza, compensando le spese della fase in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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