Premio di fine ferma agli ufficiali richiamati nelle Forze di Completamento (TAR Emilia-Romagna n. 931 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il premio di fine ferma previsto dall’art. 1796 d.lgs. n. 66/2010, in favore degli ufficiali in ferma prefissata, presuppone che l’ufficiale sia stato ammesso a una ferma volontaria ulteriore rispetto a quella iniziale, ai sensi dell’art. 940 d.lgs. n. 66/2010, con trattenimento in servizio senza soluzione di continuità. Il beneficio è subordinato, quanto all’an e alla sua entità, alla contrazione di tale ferma aggiuntiva, posta a incentivo della permanenza in servizio. Non integra il presupposto il successivo richiamo in servizio del militare già congedato quale ufficiale delle Forze di Completamento, ex art. 987 d.lgs. n. 66/2010, trattandosi di categoria diversa e di un rapporto connotato da soluzione di continuità.
Il Fatto
La ricorrente, ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica Militare, al termine della ferma di trenta mesi veniva posta in congedo nel maggio 2017. Successivamente veniva richiamata in servizio con assegni, dal febbraio 2018 e per più periodi fino al dicembre 2020, quale ufficiale delle Forze di Completamento.
Con istanza del dicembre 2020 chiedeva al Ministero della Difesa la corresponsione del premio di fine ferma per i periodi ulteriori di servizio. L’Amministrazione rigettava la richiesta con decreto dell’aprile 2021, osservando che il periodo utile deve essere svolto ai sensi dell’art. 940 d.lgs. n. 66/2010 e non in applicazione dell’art. 987 dello stesso decreto. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina degli ufficiali ausiliari. La categoria degli ufficiali in ferma prefissata è stata introdotta dagli artt. 1 e 28 del d.lgs. n. 215/2001, poi trasfusa nel d.lgs. n. 66/2010, con una ferma di due anni e sei mesi e la possibilità, a domanda, di ammissione a un’ulteriore ferma annuale.
Il trattamento giuridico ed economico è mutuato da quello degli ufficiali di complemento. L’art. 38 legge n. 574/1980, recepito nell’art. 1796 d.lgs. n. 66/2010 in raccordo con l’art. 1786, riconosce il premio solo a condizione che l’ufficiale sia in rafferma, cioè ammesso all’ulteriore ferma volontaria e collocato in congedo al termine della stessa. Condicio sine qua non del beneficio è dunque la prestazione di un periodo di ferma aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, e in particolare Cons. Stato, Sez. IV, n. 3658 del 2011, secondo cui il premio di fine ferma è attribuito alle stesse condizioni previste per gli ufficiali di complemento in rafferma, dovendo sussistere la contrazione di una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale. Il presupposto è la natura volontaria della rafferma, funzionale a incentivare il trattenimento in servizio.
La sentenza esclude che possano rilevare i periodi svolti quale ufficiale delle Forze di Completamento, categoria distinta prevista dall’art. 987 d.lgs. n. 66/2010. Si tratta di un richiamo in servizio di militare già congedato, e non di una ferma volontaria che segue immediatamente la ferma iniziale. È proprio l’assenza di soluzione di continuità, insieme alla natura volontaria del trattenimento, a giustificare la ratio del premio.
Nel caso concreto la ricorrente, dopo i trenta mesi di ferma iniziale, era stata posta in congedo e non era stata ammessa alla prosecuzione ai sensi dell’art. 940, ma solo richiamata ai sensi dell’art. 987. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.