Legittimo il divieto comunale di nuove locazioni turistiche brevi nel centro storico (TAR Toscana n. 913 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio, l’art. 23-ter, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 — nel consentire agli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni al mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale — abilita il Comune a prevedere anche divieti specifici e motivati, purché oggettivi e non discriminatori. Ne discende la legittimità della variante al piano operativo che, istituendo nell’ambito dell’uso residenziale la sotto-articolazione della residenza temporanea, ne vieti il nuovo insediamento nel centro storico, trattandosi di espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La misura conformativa non viola gli artt. 41 e 42 Cost., né sconfina nelle competenze statali esclusive in materia di concorrenza, ordinamento civile e beni culturali.

Il Fatto

Il Comune, per contrastare gli effetti del turismo di massa sul centro storico riconosciuto patrimonio UNESCO, ha adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del piano operativo. Con essa ha introdotto, nell’ambito dell’uso residenziale, l’uso per residenza temporanea, comprensivo delle locazioni turistiche brevi, e ne ha vietato il nuovo insediamento nel nucleo storico cittadino.

Un’associazione a tutela dei consumatori e alcuni proprietari di immobili hanno impugnato la delibera di adozione e, con motivi aggiunti, le successive delibere di approvazione della variante e di conformazione del piano strutturale e operativo al P.I.T. Deducono difetto di motivazione, contrasto con l’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e sconfinamento nelle materie riservate allo Stato, sollecitando in via subordinata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la variante approvata non costituisce mera conferma di quella adottata, essendo frutto di nuove valutazioni anche alla luce della sopravvenuta legge regionale. Nel merito, però, le doglianze sono infondate.

Sul primo profilo, il difetto di motivazione è escluso: le relazioni allegate danno conto di un’istruttoria basata su dati di contesto non contestati, riconducibili a finalità sociali, economiche, identitarie e urbanistiche, tra cui il contrasto all’overtourism, alla gentrificazione e alla perdita di identità residenziale del centro storico.

Quanto al mutamento di destinazione d’uso, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 23-ter, comma 1-bis, introdotto dal d.l. n. 69/2024, nel consentire ai Comuni di fissare specifiche condizioni, usa una locuzione ampia idonea a ricomprendere limitazioni incisive, fino a divieti specifici. La norma si coordina con l’art. 99 l.r. n. 65/2014 e con il principio di sussidiarietà verticale degli artt. 5 e 118 Cost., valorizzato dalla stessa Corte costituzionale proprio in materia di locazioni turistiche brevi.

Nel caso concreto, il Comune non ha creato una nuova categoria funzionale, ma ha distinto usi differenti all’interno della categoria residenziale, limitandone i mutamenti. Il divieto non è assoluto né discriminatorio: riguarda un’area circoscritta, specifiche tipologie di destinazione e ha durata coincidente con il piano operativo, risultando proporzionato e necessario.

Respinte anche le censure sugli artt. 41 e 42 Cost.: le previsioni producono effetti meramente conformativi sul diritto di proprietà e sulla libertà d’iniziativa economica, giustificati da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti anche dalla normativa europea e dalla Corte di Giustizia UE. Le scelte pianificatorie, connotate da ampia discrezionalità, non presentano profili di manifesta irragionevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *