Lesioni in ambito familiare legittimano il diniego di rinnovo (TAR Emilia-Romagna n. 1074 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente fondato sulla valutazione di pericolosità sociale dello straniero, desumibile dalla sentenza di condanna per reati commessi in ambito familiare, ancorché gli stessi non rientrino tra le fattispecie che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza. La valutazione della P.A. in ordine alla sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o erroneità dei presupposti fattuali. Il ravvisato interesse alla tutela della coesione familiare, ancorato alla presenza di figli cittadini italiani, può essere ritenuto recessivo rispetto all’interesse dello Stato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, specie quando i reati sono stati commessi proprio nel contesto intrafamiliare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Bologna aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il diniego era motivato dalla condanna, pronunziata dal Tribunale di Bologna, alla reclusione per i reati di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582, 585, 577, comma 2, e 583, comma 1, cod. pen., commessi nei confronti dell’ex compagna nel contesto di discussioni relative al mantenimento dei figli.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che i reati contestati, non prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza, non rientrerebbero nelle condizioni ostative automatiche di cui all’art. 4 d.lgs. n. 286/1998. Con il secondo, deduceva la mancata valutazione, ex art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, della possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno diverso, quale quello previsto dall’art. 30, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, in ragione della presenza di due figli cittadini italiani.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, aderendo all’orientamento consolidato del Tribunale che, nella materia dei controlli sull’immigrazione, privilegia la tutela dell’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza rispetto al diritto dello straniero alla permanenza sul territorio. Il provvedimento impugnato non è stato ritenuto né arbitrario, né illogico, né carente di motivazione: la P.A. aveva diffusamente giustificato il diniego sulla base della gravità dei fatti di reato, valutati di grave allarme sociale, e dei precedenti penali dell’interessato, valorizzando la circostanza che la sentenza di condanna aveva escluso la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen..
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che l’assenza di arresto obbligatorio in flagranza per i reati contestati possa automaticamente precludere la valutazione di pericolosità sociale dello straniero. Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non richiede, infatti, la sussistenza di una fattispecie ostativa tipizzata, ma può fondarsi su una valutazione caso per caso della condotta del richiedente e della sua attuale pericolosità. In tale prospettiva, la condanna per lesioni personali aggravate, anche se non assistita da arresto obbligatorio, costituisce un elemento legittimamente valutabile dalla P.A.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato aveva espressamente dato atto dell’insussistenza di requisiti per la conversione del titolo di soggiorno o di cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. La presenza dei figli e l’interesse alla coesione familiare erano stati specificamente considerati e ritenuti recessivi rispetto all’interesse dello Stato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale conclusione è stata giudicata non illogica, tanto più che i reati erano stati commessi proprio nel contesto familiare, circostanza che esclude la possibilità di ravvisare un prioritario interesse alla tutela della coesione familiare, in conformità con il precedente del TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 754/2026.
Il Collegio ha infine ribadito il limite del sindacato giurisdizionale di legittimità: la valutazione di pericolosità sociale rientra nella discrezionalità esclusiva della P.A. e non può essere sostituita da quella del giudice amministrativo, se non in presenza di vizi macroscopici di illogicità o arbitrarietà non riscontrati nel caso di specie. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 577 c.p. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti