Accertamento bancario: prova analitica del contribuente e incidenza forfettaria dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 19762 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e può essere superata dal contribuente solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili. Ne consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di darne conto espressamente in motivazione. Inoltre, in caso di accertamento con metodo analitico-induttivo, a fronte della presunzione di ricavi non contabilizzati il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un’impresa familiare esercente attività di ristorazione, bar, generi alimentari, edicola e tabacchi, era destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini bancarie sui conti correnti propri e dei collaboratori familiari, accertava per l’anno d’imposta 2008 un maggior reddito d’impresa, con recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni. L’Ufficio riteneva non giustificati versamenti di contanti, assegni e bonifici, accrediti da POS e carte di credito non correlati a ricevute fiscali e prelevamenti privi di giustificazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il maggior reddito. Entrambe le parti proponevano appello, la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale. La CTR della Toscana rigettava entrambi gli appelli, con motivazione ritenuta generica. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi. Il motivo è fondato. La CTR, a fronte dell’analiticità delle giustificazioni offerte, anziché esaminarle e confutarle altrettanto analiticamente, si è appiattita su una motivazione generica, priva di effettivo apprezzamento critico del quadro documentale, come emerge dall’affermazione secondo cui gli allegati “nulla provano”.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: la presunzione consente all’Amministrazione di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti sui conti correnti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare, con prova non generica ma analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili.
Da ciò discende l’obbligo del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite, rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi.
Il secondo motivo è anch’esso fondato. La CTR, pur avendo ricordato la richiesta della parte circa l’incidenza percentuale dei costi, ha omesso ogni motivazione sul punto. La decisione è disallineata rispetto al principio per cui, a seguito della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria eccependo un’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Per la relativa determinazione il giudice di merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio.
Quanto al ricorso incidentale dell’Ufficio, la Corte ne rileva la fondatezza. La sentenza impugnata ha inosservato i principi in tema di onere probatorio gravante sul contribuente, scivolando in una motivazione meramente astratta. In definitiva, entrambi i ricorsi sono accolti e la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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